Un congedo straordinario per le donne vittime di violenza di genere

Lo schema di decreto legislativo finalizzato, nell’ambito del recepimento del Jobs Act, ad una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e vita privata, ha introdotto alcune misure di sostegno in favore delle lavoratrici vittime di violenza di genere.
Nello specifico, l’articolo 23 ha istituito il diritto per dipendenti e parasubordinate, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio (1), ad un congedo massimo di tre mesi per motivi connessi al suddetto percorso di protezione.

Salvo i casi di oggettiva impossibilità, le donne che avessero la necessità di astenersi dal servizio dovranno inoltrare al datore di lavoro, nel termine di preavviso non inferiore a sette giorni, una preventiva comunicazione corredata dalla relativa certificazione.

L’intero periodo di congedo, durante il quale la lavoratrice riceverà l’intera retribuzione, sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il congedo in commento potrà essere usufruito, su base oraria o giornaliera, nell’arco temporale di tre anni, nel rispetto di quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la dipendente potrà scegliere tra le due opzioni suddette.

La fruizione su base oraria, tuttavia, sarà consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale abbia avuto inizio il congedo.

Le vittime di violenze di genere, inoltre, avranno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale.

Su successiva richiesta della lavoratrice, infine, l’azienda sarà obbligato a convertire nuovamente in full-time il rapporto precedentemente trasformato in part-time.

1) – di cui all’art.5-bis del D.L. n.93 del 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.119 del 15 ottobre 2013;

 

Dott. Valerio Pollastrini

Consulente del Lavoro

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