Nella sentenza n.22 del 27 febbraio 2015 la Corte Costituzionale ha stabilito che è discriminatorio richiedere agli extracomunitari il possesso della carta di soggiorno, quale condizione necessaria per il diritto ad una prestazione assistenziale come l’indennità di accompagnamento riconosciuta al c.d. cieco civile ventesimista, ossia parziale.
Nella pronuncia in commento, la Consulta, chiamata a dirimere la questione di legittimità sollevata dalla Corte di Appello di Bologna in merito all’art.80 della Legge n.388/2000, ha sottolineato che sarebbe “arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa – inevitabilmente discriminatoria – che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefici intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute”.
Dott. Valerio Pollastrini
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