Jobs Act: la nuova disciplina del lavoro accessorio

Tra le novità inserite nello schema di decreto legislativo sul riordino delle fattispecie contrattuali, approvato lo scorso 20 febbraio dal Consiglio dei Ministri nell’ambito del recepimento del c.d. Jobs Act, si segnala in questa sede la sostanziale rivisitazione della disciplina del lavoro accessorio.

In attesa dell’entrata in vigore del decreto, si riportano i principali contenuti relativi alla fattispecie contrattuale in commento.

Definizione e campo di applicazione
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività di natura subordinata o autonoma che non diano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative potranno essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi rivalutati annualmente.

Le prestazioni di lavoro accessorio potranno essere rese, altresì, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In questo caso, l’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Nel settore agricolo le disposizioni suddette saranno applicabili:
a) alle prestazioni lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’art.34, comma 6, del D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972, che non possono, tuttavia, essere rese da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico sarà consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese per il personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, i compensi percepiti nell’ambito dei rapporti di lavoro accessorio saranno computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è vietato nell’ambito della esecuzione di appalti, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

In relazione all’applicabilità di questa fattispecie contrattuale alle Pubbliche Amministrazioni, lo schema di decreto legislativo ha fatto salvo quanto disposto dall’art.36 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, sul ricorso al lavoro flessibile nel pubblico impiego.

Disciplina del lavoro accessorio
Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti, acquisteranno, esclusivamente attraverso modalità telematiche, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale sarà fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti potranno comunque acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

In attesa della emanazione del decreto ministeriale suddetto (fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo), il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, mentre nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Il prestatore di lavoro accessorio percepirà il proprio compenso dal Concessionario (in via transitoria, l’Inps o le Agenzie per il Lavoro), successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della sua prestazione. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il Concessionario provvederà al pagamento delle spettanze, effettuando, altresì, il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla Gestione Separata dell’INPS in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e tratterrà l’importo autorizzato dal più volte richiamato decreto ministeriale a titolo di rimborso spese.

In considerazione delle particolari ed oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi dalle Amministrazioni Pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, potrà stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

 

Dott. Valerio Pollastrini

Consulente del Lavoro

Anzio – Via di Villa Claudia, n.156/a

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