Il datore di lavoro deve dimostrare l’effettività della trasferta

Nella sentenza n.2899 del 13 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, per poter beneficiare della riduzione contributiva prevista per l’indennità di trasferta,  il datore di lavoro deve dimostrare che tale emolumento non sia stato erogato per compensare lo straordinario svolto dal dipendente.

Nel caso di specie, il Tribunale di Mantova aveva respinto l’opposizione proposta dall’azienda avverso la cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento in favore dell’Inail di somme a titolo di imposizione contributiva in relazione a quanto corrisposto ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta. Detta pronuncia era stata confermata anche dalla Corte di Appello di Brescia.

Nel pervenire alla reiezione del gravame proposto dalla società, la Corte territoriale aveva richiamato innanzitutto i presupposti dell’indennità di trasferta, ravvisabili nell’esistenza di una sede abituale di lavoro ove viene resa la prestazione, e nel comando temporaneo di eseguire la prestazione presso un luogo diverso, nonché la ratio dell’emolumento, volto a compensare il maggior disagio della prestazione resa al di fuori della principale sede lavorativa.

Si tratta di presupposti che, ad opinione della Corte del merito, debbono essere effettivi, atteso che, diversamente,  nella specie l’erogazione dell’emolumento non soggiaceva a quella finalità risarcitoria che avrebbe giustificato l’esonero dall’obbligo contributivo, avendo assunto, altresì,  una natura integralmente retributiva.

Stando ai verbali di accertamento ispettivo dell’Inail e a quello emesso  dalla Guardia di Finanza, infatti, risultava ordinariamente corrisposto ai dipendenti il pagamento di ore settimanali inferiori a quelle previste dal c.c.n.l. di settore, mancando una correlazione fra ore pagate ed indennità di trasferta.

Precisando che l’onere di provare la sussistenza di una ipotesi di esenzione totale o parziale dalla contribuzione è a carico del datore di lavoro che la invoca, la Corte distrettuale aveva ritenuto che la società non avesse adempiuto ad un simile obbligo,  non avendo allegato, ne’ provato, che le ore indicate in busta paga fossero diverse da quelle stimate dagli ispettori e corrispondenti a quelle previste dal c.c.n.l., ne’ che vi fosse corrispondenza fra ore di lavoro e le  indennità di trasferta.

 

Avverso tale decisione, la società aveva proposto ricorso per Cassazione e, ricordando che l’art.51 del D.P.R. n.917/1986 esclude dal reddito imponibile le indennità percepite per trasferte o missioni svolte al di fuori del territorio comunale, aveva ribadito  che gli importi a tale titolo erogati ai dipendenti non sarebbero assoggettabili a contribuzione, gravando comunque sull’Istituto l’onere di provare che le somme in questione non fossero state corrisposte a titolo di indennità di trasferta, bensì a titolo di retribuzione per l’attività di lavoro svolta.

In sostanza, la ricorrente aveva negato che, nella specie, sussistessero elementi sufficienti per ritenere che le somme versate a titolo di indennità di trasferta celassero il pagamento di ore di lavoro straordinario.

Quella appena espressa, tuttavia, è una censura che la Cassazione ha ritenuto priva di fondamento.

Nella premessa, gli ermellini hanno riepilogato che l’opposizione alla cartella esattoriale risultava fondata sulla contrapposizione, al diritto dell’Inps di pretendere il versamento della contribuzione in  misura intera,  del diritto del datore di lavoro all’applicazione di un beneficio comportante  la riduzione del carico contributivo, in relazione alle supposte trasferte svolte dai dipendenti.

Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato il principio generale più volte enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, attribuiscono il diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (1).

Nel solco tracciato da questo principio, può dunque affermarsi che spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione.

Sulla scorta di tali rilievi, pertanto, la pronuncia impugnata resta immune dalle censure mosse dalla ricorrente.

1)     – cfr, “ex plurimis” Cass., Sentenza n.5137/2006; Cass., Sentenza n.16351/2007; Cass., Sentenza n.499/2009; Cass., Sentenza n.21898/2010;

Dott. Valerio Pollastrini

Consulente del Lavoro

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