Fotocopia documenti aziendali riservati: legittimo il licenziamento

Nella sentenza n.4596 del 6 marzo 2015, la Corte di Cassazione, ritenuti violati gli obblighi di riservatezza e fedeltà, ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente per aver fotocopiato alcuni documenti aziendali di natura riservata.

Nel caso di specie, il lavoratore era stato sorpreso a copiare le istruzioni tecniche dei procedimenti e delle modalità di produzione della ditta, denominati “distinta base”.

La Corte di Appello di Ancona, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso con il quale il dipendente aveva contestato la legittimità del recesso.

Nel motivare la propria decisione, la Corte territoriale aveva osservato che tale condotta avesse costituito un grave inadempimento degli obblighi di fedeltà c riservatezza incombenti sul lavoratore, atteso che all’imprenditore deve riconoscersi un interesse ad evitare la diffusione di notizie e dati tecnici che possano ledere il segreto industriale, ed, in particolare, le modalità produttive o il “know how”.

Avverso questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro che, in relazione al giudizio di proporzionalità, la Corte territoriale avesse errato nel valutare come grave la predetta condotta, sostenendo che per le mansioni alle quali era adibito non avrebbe potuto rendersi conto del valore segreto della c.d. “distinta di base”, anche perché l’azienda non aveva provveduto ad avvertirlo della particolare rilevanza che a tale documento doveva attribuirsi.

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata risultasse supportata da una motivazione congrua e coerente sul piano logico ed avesse fatto corretta applicazione della normativa in tema di licenziamento; ragioni queste che, in sostanza, non consentono agli ermellini un nuovo accertamento dei fatti di causa ed una nuova valutazione delle atti documentali e delle prove che avevano portato sia il primo che il secondo giudice di merito a ritenere infondata la domanda iniziale del lavoratore.

Dott. Valerio Pollastrini

Consulente del Lavoro

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