L’11 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri ha adottato sei nuovi decreti attuativi del Jobs Act.
In particolare, l’Esecutivo, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato in via definitiva:
– il decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro;
– il decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni.
Nella stessa seduta, il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare:
– il decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
– il decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
– il decreto legislativo recante diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
– il decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
IL DECRETO SULLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
Il provvedimento apporta numerose modifiche al testo unico a tutela della maternità, introducendo misure volte a sostenere le cure parentali, con particolare riguardo alle madri lavoratrici.
Il decreto estende l’arco temporale di fruibilità del congedo parentale fino ai 12 anni del bambino. Il periodo di congedo parzialmente retribuito (30%) viene elevato dai 3 ai 6 anni di età; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni.
Il congedo di paternità viene esteso a tutte le categorie di lavoratori e, dunque, non spetterà solo ai dipendenti, e sarà utilizzabile nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruire dei permessi ad essa spettanti per motivi naturali o contingenti.
In materia previdenziale, il decreto prevede l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata dell’Inps, purché non iscritti ad altre forme obbligatorie, i quali, pertanto, percepiranno l’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi.
Il decreto, infine, configura dei benefici per i datori di lavoro che utilizzino il telelavoro per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti ed introduce uno speciale congedo in favore delle donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.
IL DECRETO PER IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Con questo provvedimento l’Esecutivo intende razionalizzare la platea delle fattispecie contrattuali, nel tentativo di eliminare, o quantomeno ridurre, gli strumenti che generano fenomeni di precariato.
Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.) – A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza) e associazioni in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.
In ogni caso, dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Il decreto introduce, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi presenti in azienda (c.d. sanatoria).
Mansioni – Il lavoratore potrà essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, purché rientranti nella medesima categoria e, dunque, non più soltanto a mansioni equivalenti.
In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).
Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
Contratto di somministrazione – Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%).
Lavoro accessorio (voucher) – Elevata fino a 7.000 euro la soglia economica per il lavoratore.
Il decreto introduce un meccanismo di tracciabilità del voucher al fine di evitarne un utilizzo improprio. Il committente, infatti, potrà acquistare i buoni lavoro solamente in via telematica, e dovrà comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore ed il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.
Apprendistato – Con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore potrà avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa.
Part-time – In assenza di previsioni del contratto collettivo, il datore di lavoro potrà chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate.
Le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 15 per cento per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento.
In caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale i lavoratori assunti con contratto a tempo pieno avranno la possibilità di richiedere la trasformazione in part-time.
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA
Il decreto legislativo prevede l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, preposto al coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.
Inps, Inail ed Agenzia delle Entrate dovranno supportare l’attività svolta dall’Ispettorato consentendo l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.
RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO
Disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS) – I principali interventi riguardano:
– l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguente estensione degli obblighi contributivi;
– per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non potranno superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
– i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro sono convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.
L’introduzione di un meccanismo di “bonus-malus” sulle aliquote pagate dalle imprese – Per tutte le imprese che utilizzano la cassa integrazione viene introdotto uno sconto del 10% circa sul contributo ordinario. Oneri più pesanti, invece, per le imprese che utilizzano troppo spesso alla Cig. Il decreto, infatti introduce un contributo soggettivo modulato in base al periodo di fruizione dell’indennità.
Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO) – Introduzione del divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale; il trattamento verrà concesso dalla sede INPS territorialmente competente, senza previa deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni.
Disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie (CIGS) – L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali:
– riorganizzazione aziendale;
– crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
– contratto di solidarietà.
Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Il decreto dispone, inoltre, le seguenti durate massime di fruizione:
– per la causale di riorganizzazione aziendale: 24 mesi per ciascuna unità produttiva, senza alcuna possibilità di proroga;
– per la causale di crisi aziendale: 12 mesi;
– per la causale di contratto di solidarietà: 24 mesi, estendibili a 36 mesi.
Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali – Obbligo di istituire i fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente l’obbligo è previsto in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti).
Dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale (ossia il fondo che opera per tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali) assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale, nel cui ambito di applicazione rientreranno i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Il Fondo di Integrazione Salariale garantirà l’erogazione dell’assegno di solidarietà. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta – per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile – ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantirà l’ulteriore prestazione consistente nell’assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).
RIORDINO DEI SERVIZI PER IL LAVORO
Il decreto istituisce una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL.
L’ANPAL istituirà un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro ed il fascicolo elettronico del lavoratore. Ciò al fine di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica.
I Centri per l’impiego saranno chiamati a svolgere, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.
I lavoratori che versano in uno stato di disoccupazione, anche parziale, nonché quelli a rischio di disoccupazione verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.
I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il Patto di servizio personalizzato.
La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI).
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.
Previsto, inoltre, un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione ecceda i sei mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà reddito imponibile.
I lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza.
A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, erogato dall’INPS.
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNITA’
Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise nei tre gruppi seguenti:
– semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
– rapporti di lavoro;
– pari opportunità.
1) Semplificazioni procedure e adempimenti
a) Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità.
Le linee caratterizzanti l’intervento riguardano:
– la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, la stipula di convenzioni e l’assunzione diretta.
– l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
I principali interventi riguardano:
– la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
– la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
– l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.
c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le principali modifiche riguardano:
– la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
– lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
– il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
– la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
– la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
– l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni;
d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
I principali interventi riguardano:
– la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un determinato periodo di tempo;
– la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
– si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
– si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;
– si elimina l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
2) Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
I principali interventi riguardano:
– la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore;
– la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai colleghi che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
– l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
– l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale.
3) Disposizioni in materia di pari opportunità
I principali interventi riguardano:
– la revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province;
– la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità;
– la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;
– l’introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002;
– la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;
– l’introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l’efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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