a cura di Serena Ientile
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti in base a composizione del nucleo familiare (composto da almeno due soggetti) e redditi dichiarati, che devono posizionarsi al di sotto dei limiti stabiliti dalle legge di anno in anno.
Il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi imponibili a fini fiscali percepiti da tutti i membri della famiglia nel periodo d’imposta precedente. Tale reddito deve provenire per almeno il 70% da lavoratore dipendente o pensione.
L’ANF deve essere liquidato al richiedente dell’azienda, che verifica la spettanza e, rima di procedere all’elaborazione delle retribuzioni di luglio, calcola l’importo dell’assegno, il quale spetta per intero -se permane la continuità del rapporto di lavoro- per:
– ogni mese (26 giornate) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato
– ogni settimana (6 giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 se impiegato.
– ogni giornata lavorativa, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.
In sostanza, si riceve anche se in alcune settimane non ha raggiunto le ore ma le ha cumulate nel mese. Se invece nella settimana non si effettuano almeno 24 o 30 ore, il lavoratore ha diritto a tsnti assegni giornalieri quanti sono i giorni di effettivo lavoro prestato, nelle settimane o frazioni di esse in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative.
L’assegno intero spetta anche nei giorni nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata, assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale. In caso di settimana corta (orario ripartito su 5 giornate) l’assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorativo.
L’assegno ridotto scatta quando non sono lavorate tutte le giornate e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato.
Può verificarsi che, anche nel corso dello stesso anno, il lavoratore cambi datore di lavoro oppure che la competenza del pagamento ANF passi dall’azienda all’INPS: in tal caso è necessario presentare una nuova domanda con relativa documentazione.
Mentre l’importo ANF non incide sulla determinazione del reddito (massimo 26 mila euro) per la spettanza del bonus IRPEF in busta paga, il TFR in busta paga (Qu.I.R), erogato mensilmente a chi ne fa richiesta, costituisce invece una quota retribuita che incide sulla base di calcolo ANF.
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