Gli elettori dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si troveranno davanti ad una scheda azzurra, recante i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, situato immediatamente prima dei contrassegni delle liste collegate, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”);
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; - solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
Ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati. Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati che hanno riportato al primo turno il maggior numero di voti. Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.