La legge é entrata in vigore il 14 settembre. Possono essere ceduti anche i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina
La legge ” Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” è stata approvata dal Senato il 2 agosto 2016. Fine del provvedimento è la riduzione degli sprechi nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di tali prodotti attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
- favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all’utilizzo umano;
- favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
- contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Le misure del provvedimento vanno ad affiancarsi a quelle contenute nella Legge di Stabilità 2016 che ha alzato la soglia di comunicazione della donazione da 5 a 15 mila euro.
Gli operatori del settore alimentare potranno cedere le eccedenze gratuitamente a soggetti donatori e ne dovranno garantire la sicurezza igienico-sanitaria di cui sono responsabili fino alla loro cessione.
Ampliata la platea dei soggetti autorizzati ad effettuare le distribuzioni gratuite le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti.
I soggetti donatori che hanno ricevuto gli alimenti dagli operatori di settore e hanno l’obiettivo di distribuirli gratuitamente agli indigenti hanno l’obbligo di garantirne un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo.
Possono essere cedute le eccedenze alimentari, fermo restando un termine minimo di conservazione, purché sia garantita l’integrità dell’imballaggio e le idonee condizioni di conservazione.
Le eccedenze con irregolarità di etichettatura possono essere cedute purché queste non riguardino la data di scadenza o possibili sostanze che provocano allergia.
Se le eccedenze alimentari non sono idonee per l’essere umano, possono essere destinate ad animali.
Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all’alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
Possono essere ceduti anche i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non sono stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione.
È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Claudio Pelagallo