Novità sul Durc: anche le imprese che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle Equitalia potranno essere dichiarate regolari.
A seguito del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017, si è fatta chiarezza per i casi di Durc richiesti da aziende che abbiano aderito alla definizione agevolata (più nota come rottamazione delle cartelle Equitalia). Ma andiamo per ordine.
Il Durc, o documento unico di regolarità contributiva, attesta che l’impresa ha regolarmente versato quanto dovuto a INPS, INAIL e Cassa Edile e serve alle imprese sia per partecipare ad appalti e subappalti di lavori pubblici, sia per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o della DIA. Ben si comprende, dunque, l’importanza del suddetto documento, perché laddove il DURC fosse negativo (ed è tale nel caso in cui l’azienda non sia regolare nei confronti anche di uno soltanto dei suddetti Enti) l’azienda non potrebbe partecipare né ad appalti pubblici né svolgere la propria attività nell’edilizia privata e sarebbe ovviamente sottoposta alla procedura di recupero del credito. Ora, laddove il recupero del credito sia stato affidato a Equitalia, il decreto Legge 193/2016 ha previsto, per tutti soggetti interessati (è rivolto infatti anche ai comuni cittadini che abbiano debiti iscritti a ruolo), la possibilità di aderire alla definizione agevolata. Tale procedura si applica alle somme affidate a Equitalia tra il 2000 e il 2016 e consente di pagare l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza che queste siano gravate da sanzioni né da interessi di mora, con la possibilità di scegliere di pagare il proprio debito in un’unica soluzione, a luglio 2017, o in 5 rate.
Ma Equitalia ha tempo fino al 15 giugno per comunicare quali domande di rottamazione sono state accolte. E le aziende che nel frattempo hanno richiesto il Durc? Qui si era creata un po’ di confusione. A far chiarezza è intervenuto il suddetto decreto legge del 24 aprile, dal cui art. 54 si evince chiaramenteche se l’azienda ha regolarmente presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata entro il termine previsto, (il 21 aprile 2017), ai fini del DURC dovrà essere dichiarata regolare. Tale novità è stata prontamente recepita da una circolare dell’INPS emessa alcuni giorni fa, la circolare n.80 del 2 maggio 2017, dove testualmente si legge: “A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità”. Nella medesima circolare si chiarisce ulteriormente, però, che “[…]l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute” e che “incaso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i DURC rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo sono annullati dagli Enti preposti alla verifica”.
Se dunque l’azienda non pagherà nei termini previsti dalla procedura di rottamazione, il Durc verrà successivamente annullato e“i Documenti annullati saranno pubblicati in apposita sezione del servizio Durc On Line allo scopo di rendere disponibili i medesimi ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio”.