TASI è l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili
La nuova imposta comunale, è stata istituita dalla legge di stabilità 2014, riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività quali manutenzione e illuminazione stradale, la sicurezza, l’anagrafe, ecc…
Data la sua natura di somministrazione di servizi, è rivolta sia ai proprietari di case, sia agli inquilini, poiché entrambi soggetti fruitori dei vantaggi.
L’inquilino verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% e il 30%, secondo quanto stabilito dal Comune nel Regolamento della TASI.
La TASI è pagata da tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l’abitazione principale e aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
In caso di locazione, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Ad eccezione di periodi pari o inferiori a 6 mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il locatario non dovrà versare nulla.
Sono esclusi dalla TASI tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili.
Il Comune con regolamento art 52 del DLG 15.12.97 n.446 può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
– abitazione con unico occupante
– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
– locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
– abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero.
– Fabbricati rurali ad uso abitativo
Le aliquote della TASI sono stabilite dai singoli Comuni, secondo percentuali che vanno dall’1 per mille fino al 2,5 per mille. Eventualmente si può arrivare a 3,3 per mille se si considera il possibile addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla Legge n.68 del 2.5.2014 per introdurre delle detrazioni.