Nella sentenza n.4771 del 10 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che per avere accesso alle prestazioni pensionistiche assicurate dalle forme di previdenza complementare è necessario il perfezionamento dei requisiti previsti per la fruizione della pensione ordinaria.
Nella pronuncia in commento, gli ermellini hanno ricordato, infatti, che l’art.3, comma 19, della Legge n.335/1995 ha esteso ai regimi integrativi le norme restrittive relative all’assicurazione generale obbligatoria, mentre l’art.15 della medesima legge ha introdotto il divieto di percepire il trattamento integrativo prima della maturazione della pensione a carico dell’Istituto Previdenziale.
Di conseguenza, la pensione integrativa spetta solo nel caso in cui sia stato maturato il diritto alla pensione ordinaria. Da ciò discende, pertanto, che, per coloro che siano andati in pensione dopo il 31 agosto 1995, data di entrata in vigore della Legge n.335/1995, l’accesso al trattamento pensionistico integrativo presuppone sia la cessazione del rapporto di lavoro, sia la maturazione dei trentacinque anni di anzianità contributiva.
Dott. Valerio Pollastrini
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