Sicurezza sul lavoro: l’onerosità degli interventi di prevenzione non può giustificarne l’omissione

Nella sentenza n.16956 del 23 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che l’eccessiva onerosità degli strumenti necessari per la messa in sicurezza dell’azienda non costituisce una circostanza esimente ai fini della responsabilità datoriale.

Il caso di specie è quello che, in seguito all’incendio scaturito all’interno di una raffineria, aveva visto imputati, rispettivamente, il direttore dello stabilimento, il direttore dell’esercizio, il capo servizio impianti, il responsabile della manutenzione ed il responsabile della sicurezza, ai quali era stata contestata l’omessa predisposizione delle necessarie misure di sicurezza.

In sostanza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha ribadito che l’onerosità degli interventi di prevenzione non può in nessun caso giustificarne l’omissione quando da essa possa derivare un pericolo per l’incolumità pubblica.

Dott. Valerio Pollastrini

Consulente del Lavoro

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