L’Amministratore risponde- Art.1118 c.c Diritti dei partecipanti sulle parti comuni

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condominio può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suoS distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento e aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinarie dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma

 

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