L’Art.1135 c.c. annovera e disciplina le attribuzioni che la legge demanda all’assemblea dei condomini, mettendone in risalto il ruolo di organo centrale nel contesto condominiale ai fini della concretizzazione del procedimento di formazione delle decisioni nell’interesse comune.
l’assemblea del condominio è l’organo di autogoverno dei condomini e serve a disciplinare l’uso dei servizi e delle cose comuni. E’ organo decisionale del condominio rappresenta la suprema volontà dei condomini, caratterizzata quest’ultima per essere una volontà comune e collegiale e quindi distinta e autonoma da quella dei singoli partecipanti. L’assemblea può definirsi come una riunione di persone finalizzata alla discussione di questione di interesse comune, con precise competenze che si individuano nelle tematiche relative alla gestione e alla manutenzione delle parti comuni. Essa generalmente esprime la propria volontà mediante deliberazione che vengono riportate in apposito verbale da trascrivere, secondo quanto previsto dall’art.1136, ultimo comma, c.c. nuovo testo, nel registro tenuto dall’Amministratore: si tratta del registro dei verbali delle assemblee menzionato dall’art.1130, primo comma, n.7 c.c.la cui cura è assurta a rango di specifico obbligo in capo all’amministratore sanzionabile, in caso di sua inosservanza, con la revoca secondo il meccanismo del disposto dell’art.1129,dodicesimo comma, n.7, c.c. nuovo testo. Non tutte le espressioni collettive, per il fatto formale di essere assunte in sede assembleare, hanno un contenuto decisorio tale da essere considerate delibere in senso proprio. In linea generale le delibere possono avere contenuto di manifestazione di volontà decisoria collettiva in materie di competenza propria, ovvero di mere espressioni valutative o di giudizio irrilevanti.
Anche l’art.1135 c.c. è stato toccato dalla riforma, che ne ha arricchito il bagaglio normativo e contenutistico. Sono due le novità rilevanti : la prima consiste nella costituzione di un fondo speciale in caso di deliberazione di opere di manutenzione straordinaria e/o di innovazioni, di importo pari all’ammontare dei lavori deliberati La seconda, invece, è rappresentata dall’aggiunta di un ultimo comma per cui l’assemblea ora può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi da istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di loro demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, il tutto al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato
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