a cura di Serena Ientile
Per ottenere l’assegno di natalità occorre possedere determinati requisiti di legge e presentare domande all’inps esclusivamente per via telematica mediante una delle seguenti modalità
* web www.inps.it
* contact center integrato numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o numero 06164164 ( da rete mobile con tariffarizione a carico )
* patronati attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi
Questa settimana risponderemo a tre semplici domande “a chi spetta ” “chi può presentare la domanda e “Cosa spetta”
Nel prossimo articolo andremo a chiarire “Quando si presenta la domanda e quando decorre l’assegno” “Chi paga l’assegno” e “Quando termina l’erogazione dell’assegno”
A chi spetta
L’assegno va a beneficio dei nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido preadottivo, disposto ai sensi di legge 184 del 1983, tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e che siano in possesso di Isee in corso di validità non superiore a 25,000 euro. Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un’altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.
Il valore dell’Isee è calcolato in riferimento al nucleo famigliare del genitore richiedente, secondo le nuove regole introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n159. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola il requisito dell’isee è calcolato con riferimento al nucleo famigliare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a se stanti ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.
Per richiedere l’assegno è necessario essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte, è necessario inoltre che nel nucleo familiare indicato nella D.S.U. sia presente il figlio nato o adottato o in affido preadottivo. Per tale motivo le D.S.U. presentate nel 2014 non possono essere utilizzate per la domanda di assegno. Si ricorda che il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione, pertanto decorso tale termine, non si può più utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un’altra. Se non si presenta una nuova D.S.U. il beneficio è sospeso fino a quando non viene presentata una nuova D.S.U.
Chi può presentare la domanda
Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:
* cittadinanza italiana, oppure di uno stato dell’unione Europea oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art.9 del d.lgs 286 del 1996. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico di protezione sussidiaria;
* residenza in Italia ;
* convivenza con il figlio ( il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
*ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore a 25,000 euro all’anno.
Se il figlio è affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola la domanda può essere presentata dall’affidatario. Se il genitore ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata è presentata in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.
Cosa spetta
E concesso un assegno annuale per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo famigliare:
* 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi ), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
* 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore ai 7.000 euro annui.
L’assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
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