Chiarimenti in tema di Naspi l’indennità di disoccupazione che dal primo maggio 2015 ha preso il posto dell’Aspi con la circolare 142/2015. In particolare viene precisato quando la Naspi è compatibile con lo svolgimento di lavoro accessorio di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e con l’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.
Raggiungimento requisiti pensione
Con riferimento ai casi di soggetti che hanno percepito l’indennità di disoccupazione ASpi e mini ASpi successivamente alla data della prima decorrenza utile della pensione di anzianità, ma prima dell’effettiva corresponsione della pensione ” Nei casi in cui l’esercizio di una facoltà di legge comporti il perfezionamento del diritto a pensione in un momento antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio delle stesse, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione ASpi mini ASpi e NASpi fino alla prima decorrenza utile successive all’esercizio delle predette facoltà”
Rifiuto proposta di lavoro o trasferimento
In caso di rifiuto di trasferimento del lavoratore l’INPS chiarisce.
” la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale- in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediante raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.”
Per quanto riguarda un eventuale rifiuto alle proposte di lavoro:
“In ordine al mantenimento della prestazione Il rifiuto da parte del lavoratore di partecipare ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’ offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza della prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Viceversa il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibilre mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza della prestazione, con decorrenza del verificarsi dell’evento interruttivo che la determina”
Licenziamento con conciliazione
In caso di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art.6 del D. Lgs. n.23 del 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n.13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpi. Lo stesso interpello chiarisce anche che la NASpi è altresì compatibile con il licenziamento disciplinare.
Per quanto riguarda gli effetti del lavoro accessorio sulla disciplina della NASpi prevedendo il D.lgs n.22 del 2015 la cumulabilità con la prestazione NASpi con i redditi derivanti da attività lavorativa, l’indennità NASpi è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpi viene ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità, o se antecedente, la fine dell’anno. Viene inoltre precisato che il beneficiario dell’indennità NASpi deve comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpi, il compenso derivante di tale attività.
a cura di Serena Ientile
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