a cura di Serena Ientile
L’assemblea può nominare un revisore per la verifica della contabilità condominiale: è questa la novità prevista dalla norma in esame, a riprova della volontà del nuovo Legislatore di portare chiarezza e trasparenza nel condominio. Con la maggioranza prevista dal comma secondo dell’art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno la metà del valore dell’edificio) l’assemblea, in qualsiasi momento della gestione, può nominare un revisore con il compito di esaminare tutta la contabilità del condominio tenuta dall’amministratore, sia per la gestione in corso e sia per più annualità specificamente indicate. I relativi costi vanno a gravare sull’intera collettività dei condomini e ripartiti tra di loro in ragione dei rispettivi millesimi.
La nomina del revisore non deve essere vista come un segno di sfiducia nei confronti dell’amministratore, bensì come facoltà di controllo che i condomini ritengano di esercitare qualora pochi – o addirittura nessuno – di loro sia in grado, per competenza o tempo, di procedere a un’attenta verifica della contabilità del proprio condominio. E’ invero uno strumento utile anche per lo stesso amministratore diligente, che ben può presentare in assemblea un rendiconto già rivisionato da un esperto e quindi, nel caso di esito positivo della svolta revisione, ottenerne l’approvazione con estrema facilità.
L’esame del revisore non deve estendersi al merito della singola spesa sostenuta, rientrando tale incombente nelle specifiche attribuzioni dell’assemblea. La verifica deve avere invece per oggetto non solo la regolarità contabile sotto un profilo meramente fiscale, ma anche la corrispondenza delle uscite e delle entrate del condominio con le singole poste indicate nel conto corrente bancario a esso intestato, nonchè delle operazioni contabili compiute dall’amministratore con quanto deliberato dall’assemblea.
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