Nella Sentenza n.19304 del 29 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’eventuale legame affettivo tra dipendente e datore di lavoro non costituisce un elemento utile ai fini di una presunzione di gratuità delle prestazioni.
Nel caso di specie, una donna aveva chiesto che venisse accertata la sussistenza di un rapporto di natura subordinata in relazione al periodo durante il quale aveva amministrato il patrimonio del partner.
Nell’accogliere la domanda della ricorrente, gli ermellini hanno preliminarmente osservato che la gratuità dell’apporto lavorativo può essere giustificata solamente ove venga dimostrata una finalità di carattere solidaristico derivante dalla comunanza di vita ed interessi.
In difetto di una simile prova, pertanto, va considerato sussistente tra le parti un rapporto di natura subordinata.
Dott. Valerio Pollastrini
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