a cura di Serena Ientile
Viene finalmente normata la figura dei consiglieri, essendo stata prevista, dall’ultimo comma dell’articolo in esame, la possibilità per l’assemblea di nominare un consiglio di condominio “composto da almeno tre condomini negli uffici di almeno dodici unità immobiliari”.
Nonostante l’infelice formulazione della norma, si deve ritenere che anche nei condominii con meno di dodici unità immobiliari sia consentito all’assemblea di procedere alla nomina dei consiglieri, trattandosi appunto di una facoltà (“l’assemblea può anche nominare…”) e non di un obbligo, ancor più se si considera che per la nomina neppure è richiesto un quorum particolare e dovendosi dunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il consiglio di condominio deve svolgere il ruolo di vero e proprio organo di consulenza e di controllo dell’operato dell’amministratore e può pertanto essere equiparato al collegio sindacale operante nelle società di capitali. La sua istituzione è di indubbia utilità ai fini della corretta gestione del condominio e non comporta alcun onere, vista la gratuità dell’incarico.
I compiti assegnati ai consiglieri devono coesistere con i compiti che la legge attribuisce all’amministratore: l’assemblea può peraltro riconoscere loro specifiche funzioni – sempre nell’ambito del controllo e della consulenza – nello stesso mandato conferito all’amministratore. E così, può essere attribuito ai consiglieri il compito di chiedere chiarimenti all’amministratore in merito alla gestione condominiale, senza tuttavia vincolare con il proprio parere nè l’amministratore e nè tanto meno l’assemblea. E’ certo comunque che lo scopo della loro nomina non è di intralciare l’operato dell’amministratore.
I consiglieri non hanno alcun potere decisionale, che spetta invece all’assemblea o all’amministratore. E’ buona norma, però, che l’amministratore li consulti preventivamente anche nel caso in cui si tratti di assumere decisioni che ricadono nell’ambito delle proprie attribuzioni, senza che tale parere abbia per lui qualsivoglia potere vincolante. Se essi decidono al di là del mandato e se decidono l’esecuzione di opere senza averne il potere possono rispondere in proprio per gli eventuali danni, restando il condominio indenne da responsabilità qualora l’assemblea si sia espressa in modo preciso negando l’assenso all’esecuzione dell’opera.
Anche nell’attuale silenzio della legge, il regolamento di condominio può disciplinare più dettagliatamente questa figura, per esempio stabilendo la durata pluriennale della carica oppure vietando il rinnovo dell’incarico in capo a colui che già l’ha ricoperto. Norme regolamentari possono poi disciplinare le modalità del controllo che i consiglieri devono svolgere sull’operato dell’amministratore e imporre anche la redazione di un verbale delle loro riunioni al fine di permettere a tutti i condomini di conoscere le decisioni di volta in volta assunte.
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