Contributi INPS omessi, sanzioni e interessi di mora

a cura di Serena Ientile

La sede dell' Inps a Pontedera (Pisa). ANSA/STRINGER

Il datore di lavoro che omette di versare i contributi INPS ha l’obbligo di pagare sanzioni e interessi moratori, quale conseguenza automatica derivante dalla legge.
A stabilire ciò è la Corte di Cassazione (sentenza n. 12099 del 29 maggio 2014) giudicando il caso di un imprenditore cui era stata recapitata una cartella esattoriale contente l’intimazione di pagamento in favore dell’INPS, del cui importo il 30% risultata costituito da interessi di mora.
Nel ricorso per Cassazione, il datore di lavoro lamentava la violazione dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, in quanto assumeva che il giudice di primo grado non contemplasse il pagamento degli interessi ma solo dei contributi omessi e delle sanzioni. Tuttavia, sulla somma azionata tramite la cartella esattoriale spettavano per legge gli interessi moratori a causa dell’omesso versdamento delle differenze contributive.
Come la stessa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7229 del 2 dicembre 1983), il moratore ha l’obbligo di restituire l’intera somma e inoltre spettano all’istituto assicuratore gli interessi moratori nella misura legale.
In altre sedi, la stessa Cassazione aveva avuto già modo di affermare che in tema di previdenza sociale, l’obbligo del versamento di una somma aggiuntiva pari all’importo dei contributi dovuti, è conseguenziale al mancato o al ritardato pagamento dei contributi stessi, e il credito correlativo dell’INPS sorge automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo.
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