a cura di Serena Ientile
La nuova versione dell’art. 1130 c.c. ricarica lo schema della versione precedente ed elenca le attribuzioni che per legge spettano all’amministratore di condominio: la riforma ha anche in questa sede ampliato i compiti demandati all’organo gestorio del condominio, aggiungendo alle precedenti prescrizioni contemplate dall’art. 1130 c.c. le nuove incombenze contenute nei numeri da 5) a 10) dell’elenco. E’ chiaro però che per avere una panoramica completa di tutto ciò che deve espletare il nuovo amministratore di condominio occorre leggere la norma in esame (come del resto suggerito dallo stesso incipit del nuovo art. 1130 c.c. che ne ha operato un espresso richiamo), insieme all’art. 1129 c.c. e alle varie disposizioni di legge che hanno regolato singoli aspetti della vita condominiale e che hanno previsto l’intervento dell’amministratore od in via autonoma o su espressa richiesta del singolo condominio.
L’art. 1130 c.c. è una norma di natura derogabile in quanto non espressamente richiamata dall’art. 1138, penultimo comma, c.c. nuovo testo. Ne consegue che l’assemblea dei condomini o il regolamento di condominio possono conferire all’amministratore attribuzioni più ampie, allargando così la sfera di intervento oppure esonerandolo dal dovere svolgere alcune funzioni.
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