L’Amministratore risponde- La facoltà di delega alla riunione: una novità della riforma

a cura di Serena Ientile

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La legge della riforma della disciplina condominiale spiega i suoi effetti innovativi anche nei confronti dell’assemblea del supercondominio, incidendo, soprattutto, sul disposto dell’art. 67 disp. att. c.c.
Dal punto di vista del supercondominio gli effetti principali sono costituiti da:
– innanzitutto, per il comma 1 del nuovo art. 67 disp. att. c.c., oltre venti partecipanti del singolo condominio (e, quindi anche del suopercondominio) il soggetto incaricato della partecipazione all’assemblea (per conto dell’effettivo condomino) non può portare più di 5 deleghe;
– inoltre, per il comma 3, nel caso del supercondominio, qualora i relativi partecipanti siano più di 60, ciascun singolo edificio deve indicare un unico “rappresentante” (con poteri di partecipazione e voto all’assemblea del supercondominio medesimo);
– per tale decisione è prevista una “maggioranza qualificata”, individuata dal comma 5 dell’art. 1136 c.c.
– qualora ciò non avvenga, ciascun singolo partecipante può chiederne medesima nomina all’Autorità giudiziaria;
-L’Autorità giudiziaria provvede solo a seguito di infruttuoso esito di una diffida (al singolo edificio) a provvedere.
Come si vede, la nuova norma prevede una serie di “paletti” per la facoltà di delega, la quale, appunto, sembra divenire – nella prospettiva adottata dal legislatore – sempre meno discrezionale e sempre più obbligata (nel caso, come visto, di complessi immobiliari di rilevante entità).
Va evidenziato che l’obbligo di designazione del “rappresentante” dei singoli edifici che costituiscono il suopercondominio” è testualmente riferito solo alla gestione “ordinaria” delle cose comuni e alla nomina dell’amministratore (in entrambi i casi: del supercondominio). Un’interpretazione letterale, pertanto, escluderebbe le ipotesi delle decisioni attinenti all’amministrazione straordinaria (si pensi alle “innovazioni”), sempre del supercondominio, per le quali, quindi, dovrebbe conservarsi la necessità che alla relativa assemblea partecipano tutti ci condomini di tutti i singoli edifici (salva, ovviamente, la facoltà “ordinaria” di delega che rimane comunque discrezionale).
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