a cura di Serena Ientile
Si è visto che non sussiste il diritto al rimborso della spesa sostenuta dal singolo condominio per un intervento fatto eseguire sulle parti comuni senza alcuna autorizzazione, anche se l’intera collettività condominiale ne trae vantaggio, nemmeno qualora riesca a dimostrare che detta spesa sia stata da lui sostenuta, seppure indirettamente per un uso suo proprio interesse, per la prevalente utilità di tutti i condomini.
Una volta accertato il mancato preventivo consenso da parte degli altri condomini e l’assenza di urgenza, a nulla rileva il fatto che il condominio si sia arricchito senza aver sopportato alcun esborso. Il nostro Legislatore ha previsto che colui che, senza giusta causa, si arricchisce in danno di un’altra persona è comunque tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a riconoscere un indennizzo dell’esborso effettuato (art. 2041 c.c.). Verrebbe allora da sostenere che in tutti i casi in cui il condominio effettui un’opera sulle parti comuni che porti un vantaggio agli altri condomini debba indiscutibilmente essere rimborsato di quanto speso.
Non è vero, invece, perchè la legge stabilisce anche che l’azione di arricchimento non può essere svolta quando il condomino anticipatario abbia possibilità in altro modo di richiedere, in tutto o in parte, la restituzione di quanto speso.
Tornano a prevalere i principi generali dettati in materia condominiale, secondo cui il rimborso pè ammesso quando la spesa sia frutto di un accordo maturato in assemblea, nel qual caso però resta esclusa la possibilità di proporre l’azione di arricchimento, sussistendo infatti presupposti per pretendere il pagamento di quanto già autorizzato. Analogamente quando la spesa è urgente, nel senso che l’intervento del condominio è in questo caso diretto a evitare un danno alla collettività condominiale o alla singola proprietà esclusiva. Se, invece, la spesa non solo non è urgente, ma neppure è concordata con gli altri condomini, ecco che al condomino non è data alcuna possibilità di ottenere il rimborso di quanto speso, nemmeno quella di dar corso all’azione di arricchimento senza causa verso il condominio, tenuto anche conto che se la spesa, pur non urgente, è solo necessaria, egli può disporre di altri mezzi per chiederne l’esecuzione, a partire dal ricorso alla stessa assemblea contro l’inerzia dell’amministratore e per finire alla richiesta al giudice di un provvedimento d’urgenza che ne ordini l’esecuzione a spese dell’intero condominio. Di conseguenza al medesimo non compete l’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in caso di spesa non urgente, stante il divieto di rimborso stabilito dall’art. 1134 c.c. al di fuori delle ipotesi ivi previste.
Studio Ientile
Via Lombardia 81, 00048 Nettuno
Tel.069880462- email: serenaientile@gmail.com