La cattiva manutenzione di strade e marciapiedi rappresenta ormai un fenomeno tristemente diffuso. Ebbene, quando la presenza di buche e la cattiva manutenzione delle strade e marciapiedi diventa causa di un sinistro, l’Ente proprietario della strada, in quanto custode della stessa, è tenuto ad indennizzare i danni subiti dall’utenza. Si pensi ad esempio al caso di una automobile che, percorrendo una via cittadina, passi sopra una buca profonda provocando l’esplosione di un pneumatico; oppure al caso di un pedone che, transitando sul marciapiede inciampi su un tombino rialzato cadendo e procurandosi delle lesioni. L’obbligazione al pagamento dell’indennizzo nei confronti del danneggiato deriva l’art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 1992) che per l’appunto obbliga l’Ente proprietario della strada di curarne la manutenzione. Non solo, tale obbligazione discende anche dall’art. 2051 c.c. il quale stabilisce espressamente che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito. Ne deriva che affinchè l’Ente proprietario possa dirsi tenuto al risarcimento dei danni subiti dall’utente devono sussistere tre presupposti: l’esistenza del rapporto di custodia ( l’Ente deve essere proprietario o custode della strada), l’esistenza di un danno ( non basta il semplice pericolo) ed il rapporto di causa effetto tra l’anomalia riscontrata nella strada (buca, tombino rialzato, spaccatura di un marciapiede) ed il danno verificatosi che, dunque, deve essere diretta conseguenza dell’anomalia stradale. Secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente a tali requisiti deve aggiungersi l’assenza di colpa in capo al danneggiato il quale deve dimostrare che una persona di media diligenza non avrebbe potuto avere percezione del pericolo o, comunque, non avrebbe potuto evitarlo, escludendo, così, un concorso di colpa. Quindi, l’utente cosa può fare nel caso in cui subisca un danno causato dalla cattiva manutenzione di strade o marciapiedi? Innanzitutto dovrà fare intervenire le forze dell’ordine per redigere apposito verbale ed annotare le generalità dei testimoni che hanno assistito al sinistro raccogliendone la dichiarazione testimoniale (tali attività benchè non indispensabili ai fini del riconoscimento del danno sono però un valido elemento sul quale fondare la difesa); in secondo luogo sarà opportuno fotografare il luogo del sinistro ed i danni subiti ( in caso di lesioni sarà importante contare su un referto di Pronto soccorso); in terzo luogo sarà necessario inviare una lettera di messa in mora all’Ente per il risarcimento dei danni invitandolo ad aprire, qualora ne sia munito, il sinistro presso la propria Compagnia assicurativa che lo garantisce per i danni verso terzi, tenendo conto che il termine di prescrizione per detta azione è di cinque anni dalla verificazione del fatto lesivo; dopodiché sarà necessario istruire la pratica attraverso allegazioni documentali (preventivi, certificati medici) ai fini della quantificazione del danno. In caso di esito negativo l’utente avrà facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente per territorio e valore.
Avv. Tiziana Chiapponi
Via dei Mille n. 25
04011 – Aprilia (LT)
Tel. 3312851655
Fax. 06.92704329
Per porre domande all’avvocato inviate una mail: avv.tizianachiapponi@libero.it