Il rapporto nuora – suocera / genero – suocero è sicuramente passato agli annali come il più conflittuale di tutti i tempi. La centralità di entrambe le figure nei rapporti familiari ed il legame obbligato che ne viene in essere, infatti, è foriero di soventi scontri e conflitti familiari che in alcuni casi hanno condotto finanche alla fine dei rapporti matrimoniali. Eppure, se dal punto di vista sociologico, tale è il quadro che spesso ne viene delineato, il nostro sistema giuridico impone, in caso di necessità, un reciproco obbligo di assistenza dell’una a carico dell’altra. Ma cosa si intende per obbligo di assistenza? Per tale si intende tutta una serie di attività consistenti in primo luogo nella prestazione dei cosiddetti “alimenti”, dunque contributo economico necessario ad assicurare i mezzi minimi di sussistenza, e poi nell’assistenza morale che si concretizza nell’obbligo di prendersi cura della persona che versa in uno stato di incapacità, momentanea o definitiva, mediante attività che spaziano dalla somministrazione del cibo, all’ospitalità, all’assistenza morale e materiale sino ai doveri civili. Ovviamente, tale obbligo, dal punto di vista strettamente giuridico, non scatta immediatamente in ragione del semplice rapporto di parentela acquisito, ma in ragione di una effettiva situazione di bisogno, consistente in uno stato di incapacità, anche economica, momentanea o definitiva, nonché della mancanza degli altri obbligati alla prestazione dell’obbligo di assistenza. Infatti, così come per le successioni, nelle quali il legislatore ha stilato un elenco di soggetti chiamati per legge all’eredità, anche in questo caso l’art. 433 c.c. indica i soggetti in capo ai quali è stabilito l’obbligo di assistenza in ordine di intervento. Primo fra tutti è contemplato il coniuge, secondi i figli, terzi i genitori, quarti i generi o le suocere, quinti i fratelli. Ciò significa che in mancanza di un soggetto, ad esempio perché deceduto, l’obbligato alla prestazione è individuabile nel successivo previsto da tale indicazione normativa. La nuora, dunque, per venire al caso di specie, è obbligata all’assistenza nei confronti della suocera non direttamente ma solo in sostituzione e in subentro dei figli o di altri discendenti qualora assenti. Resta inteso che l’obbligo di assistenza preso in considerazione nella presente trattazione è riferito esclusivamente all’aspetto giuridico di prestazione dei cosiddetti “alimenti”, mentre sotto l’aspetto più squisitamente umano l’obbligo di assistenza consiste in un principio morale la cui applicazione resta demandata alla coscienza di ogni singolo individuo.
Avv. Tiziana Chiapponi
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