L’Avvocato Risponde- Addebito della separazione: quando si può richiedere e quali sono le conseguenze

chiapponiLa separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico attraverso il quale vengono fatti venire meno alcuni effetti propri del matrimonio, quali, ad esempio, l’obbligo di coabitazione, la comunione legale dei beni, qualora prescelta a monte come regime patrimoniale fra gli stessi, e l’obbligo di fedeltà. Ciò significa che, anche in caso di separazione, il matrimonio continua ad esplicare i propri effetti civili e ciascuna delle due parti riveste ancora lo status di coniuge. Infatti, questi ultimi cessano solo a seguito di una pronuncia di divorzio. Requisiti indispensabili per ottenere la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. sono l’impossibilità della prosecuzione della convivenza, la quale può essere dovuta anche a semplice incompatibilità caratteriale, così come pure il fatto che i motivi che hanno determinato la scelta di volersi separare possano recare pregiudizio alla prole. Ne deriva che non necessariamente i motivi della separazione debbano trovare la loro fonte nella colpa da attribuire ad uno dei coniugi. Tuttavia, quando siano presenti profili di responsabilità in capo ad uno dei coniugi per il fallimento del proprio rapporto matrimoniale, è possibile richiedere la cosiddetta separazione con addebito. La domanda nasce, dunque, spontanea: quali sono le cause di addebito? Per cause di addebito devono intendersi tutte quelle condotte contrarie ai doveri matrimoniali. Pertanto, una mera elencazione dei doveri nascenti dal matrimonio, può risultare delucidativa anche delle condotte a contrario. Nello specifico i doveri nascenti dal matrimonio sono: di convivenza, di fedeltà, di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia. Non solo, così recita l’art. 143 c.c. “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. Ebbene, come detto, quando la causa del fallimento del matrimonio possa essere ricondotta alla violazione anche solo di uno dei predetti doveri è possibile richiedere la separazione con addebito. Va da sé, che dovrà essere proposto un ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi che, dopo una prima fase presidenziale, nella quale verranno disposti i provvedimenti temporanei ed urgenti, sfocerà in un vero e proprio giudizio civile nel quale il coniuge che ha avanzato la domanda di separazione con addebito avrà l’onere di provare in primis la colpa dell’altro ed in secondo luogo la causalità diretta della stessa violazione con il fallimento del rapporto matrimoniale. Una volta provata la colpa, il Giudice, all’esito dell’istruttoria e dell’intera procedura, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito. Le conseguenze della declaratoria di addebito si esplicano su un piano squisitamente patrimoniale comportando la perdita del diritto al contributo al mantenimento, qualora la parte “colpevole” ne abbia invece potenzialmente diritto, ad esempio perché coniuge economicamente più debole, la condanna al pagamento di una somma di denaro, e, comunque, la perdita dei diritti successori. Quest’ultimo punto è meritevole di essere approfondito. Proprio perché la separazione in sé non fa cessare il matrimonio né la qualifica di coniuge, alla morte dell’uno, l’altro gli succede, appunto, in quanto coniuge. Come noto, infatti, il legislatore ha previsto una categoria di soggetti, cosiddetti legittimari, la cui quota in successione gli è riservata per legge ed, in quanto tale, è sottratta al potere di disposizione testamentaria. Tale principio, tuttavia, subisce una eccezione: non è considerato legittimario il coniuge dal quale il de cuius si è separato ed al quale è stata addebitata la separazione. Infine, per completezza nell’esposizione, si ritiene opportuno precisare che l’addebito della separazione non ha ripercussioni sulla prole, non essendo da solo valido motivo per richiedere l’affido esclusivo del minore.

Avv. Tiziana Chiapponi
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