A cura dell’Avvocato Tiziana Chiapponi
L’usucapione è un istituto giuridico attraverso il quale è possibile acquisire la proprietà in via originaria, senza, cioè, necessità di alcun atto di trasferimento dal precedente proprietario. Esso si può verificare tanto nel caso in cui chi deve usucapire la proprietà sia in buona fede ( es. pensa che il bene non sia di proprietà di nessuno) tanto nel caso in cui sia in mala fede e, quindi, sia a conoscenza che il bene è di proprietà di altri. Affinché si verifichino gli effetti dell’usucapione, tuttavia, è necessario che concorrano una serie di circostanze, ossia:
– il possesso del bene da parte dell’usucapente (ciò significa che è necessario che chi intenda usucapire un bene lo abbia utilizzato o comunque ne abbia usufruito in qualche modo);
– tale possesso deve essersi protratto per un periodo di tempo predeterminato e nello specifico 20 anni per gli immobili il cui possesso sia stato acquistato in malafede, cioè sapendo che si tratta di una proprietà di un’altra persona; 20 anni per gli altri diritti di godimento sopra un immobile (usufrutto, uso, abitazione, servitù, ecc.); 20 anni di possesso continuato per i beni mobili; oppure 10 anni se si è acquistato in buona fede, e in base a un atto pubblico registrato, da un soggetto che, tuttavia, non era il vero proprietario del bene; 10 anni di possesso continuato per i beni mobili, relativamente alla proprietà o altri diritti reali acquisiti in buona fede da chi non ne è il proprietario, in presenza o meno di un atto di proprietà; 10 anni di possesso continuato per i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. automobili, imbarcazioni, ecc.); 3 anni dalla trascrizione per i beni mobili iscritti nei pubblici registri acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario;
-il possesso non deve essere stato ottenuto in modo violento o clandestino (per esempio, con un’appropriazione indebita, con la creazione di recinti per evitare al proprietario di riprendersi la sua proprietà, ecc.)
– l’usucapente deve essersi comportato, durante i suddetti periodi, come se fosse il vero proprietario, e cioè alla luce del sole davanti a tutta la collettività che lo riconosce come il legittimo proprietario.
Sussistenti tutti questi presupposti il possessore del bene potrà procedere al fine di farsi riconoscere l’acquisto per usucapione.
A tal fine è necessario dapprima instaurare un procedimento di mediazione in quanto propedeutico alla causa in parola e, solo qualora in sede di mediazione non si raggiungesse un accordo valevole a tutti gli effetti quale titolo esecutivo e, dunque, suscettibile di essere registrato nei Pubblici Registri Immobiliari, avviare la causa ordinaria attraverso la notifica di un atto di citazione innanzi al Tribunale competente. All’esito di tale giudizio, si potrà ottenere una sentenza con la quale verrà accertato e dichiarato l’acquisto per usucapione dell’immobile che, dunque, varrà quale titolo esecutivo per procedere alla trascrizione nei Pubblici Registri immobiliari e, dunque, formalizzare il passaggio di proprietà. Dal punto di vista istruttorio la causa di usucapione comporterà l’audizione di testimoni nonché una perizia tecnica oltre ad una serie di allegazioni documentali consistenti in visure catastali ecc….
Avv. Tiziana Chiapponi
Via dei Mille 25
04011 – Aprilia (LT)
3312851655 – fax 06.92704329
Email: avv.tizianachiapponi@libero.it