L’Amministratore Risponde- Art. 1127: costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

serena
Serena Ientile

In questo articolo rispondiamo ad una richiesta che è stata formulata più volte.
E’ possibile costruire sopra l’ultimo piano dell’edificio?
Questo è cosa è stabilito nell’Art.1127 del Codice civile
Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero di piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutto o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Stiamo ricevendo diverse mail sempre di richiesta di indicazioni o delucidazioni di come risolvere problematiche condominiali. Lo studio resta a disposizione per consulenze gratuite previo appuntamento

di Serena Ientile
Via Lombardia 81 – 00048 Nettuno (RM)
3381033080 – 069880462