L’Amministrazione di sostegno: uno strumento di aiuto per chi non è autosufficiente

avvocato rispondeL’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico previsto dal nostro Codice Civile la cui funzione è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, il soggetto che si trovi in particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia.
E’ il caso, ad esempio, di persone anziane che, pur mantenendo buone capacità di comprensione, non sono del tutto autosufficienti, o comunque di invalidi che non siano in grado di compiere alcune specifiche attività, oppure ancora, di persone affette da malattie degenerative che, pur non attaccando l’aspetto cosciente, limitano di fatto la loro autonomia.
Ebbene, come si può bene evincere dagli esempi riportati, i soggetti che possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno non sono i cosiddetti “incapaci di intendere e di volere” ( in questi casi è prevista l’interdizione) ma semplicemente presentano una ridotta capacità di autonomia essendo, al contrario, pienamente capaci di esprimere i propri bisogni.
Per tali ragioni quest’ultimi necessitano unicamente di qualcuno, appunto l’Amministratore, che possa affiancarli nell’esercizio di determinate attività, ed a cui possa essere affidata la cura del proprio patrimonio.
Ma, come si può accedere a questa procedura?
E’ possibile utilizzare lo strumento dell’amministrazione di sostegno proponendo istanza al Giudice Tutelare del luogo ove ha residenza la persona da sottoporre ad amministrazione di sostegno.
Soggetti abilitati a formulare il predetto ricorso sono il potenziale beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti fino al IV grado, gli affini, il tutore, il Curatore, il PM e/o il Responsabile dei Servizi Sociali o Sanitari.
Una volta esaminato il ricorso, il Giudice Tutelare, potrà nominare l’Amministratore di sostegno indicando per la carica o uno dei soggetti che ha proposto ricorso oppure una persona, cosiddetta “terza”, che presenti requisiti di specchiata moralità ed attitudine allo svolgimento dell’incarico.
La valutazione della persona da nominare quale Amministratore è, come si può facilmente comprendere, un’ attività molto delicata e ciò in considerazione dei poteri che a questo vengono attribuiti con la nomina, quali , appunto, l’amministrazione del patrimonio del beneficiario.
L’Amministratore ha, di contro, stringenti e vincolanti obblighi di comportamento.
Egli, infatti, nell’esercizio dell’incarico dovrà, in primo luogo, tenere conto e, vieppiù, rispettare le inclinazioni ed i bisogni del beneficiario, informarlo degli atti da compiere, prestare giuramento di fedeltà e diligenza al momento di conferimento dell’incarico, e non di meno, rendicontare periodicamente, negli intervalli stabiliti, tutte le attività svolte nell’esercizio dell’incarico al Giudice Tutelare.
Tale ultimo adempimento, in particolare, risponde all’esigenza di monitorare anche l’attività dell’Amministratore che, a sua volta, è sottoposta al vaglio del Giudice Tutelare per una maggiore tutela del beneficiario.

chiapponiAvv. Tiziana Chiapponi
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