di Eduardo Saturno
In questi giorni ad Anzio sono scoppiate feroci polemiche circa l’installazione in vari punti della città di passaggi pedonali sopraelevati. Nati con lo scopo di tutelare la pubblica incolumità, sono invece diventati pomi della discordia, tanto che vari gruppi di cittadini, anche attraverso i social come Facebook, li connotano come inutili e pericolosi. In questo articolo non intendo fornire giudizi tecnici, che esulano dai miei compiti (anche se come utente della strada nutro personalmente qualche dubbio sulla corretta dislocazione e realizzazione tecnica), ma la serie di normative a cui attenersi nella realizzazione di questi discussi manufatti.
Risulta evidente che qualunque intervento strutturale su un tratto stradale deve essere progettato e contestualizzato all’interno della intera rete e del sistema di appartenenza. E’ anche congruo precisare come non vi sia una puntuale e specifica previsione normativa per i cosiddetti attraversamenti pedonali rialzati; essi, secondo parte della letteratura di settore, non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità, perché la loro geometria di realizzazione é diversa rispetto a quanto previsto dalla norma e non possono essere segnalati, di conseguenza, come tali. Per la cronaca, il comma 5 dell’art. 179 stabilisce che i dossi artificiali (non gli attraversamenti oggetto della nostra analisi) possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento…”
Comunque, anche se le norme attuali non impongono né impediscono la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, è inconfutabile la loro efficacia per il miglioramento delle condizioni di sicurezza per l’utenza debole; ciò soprattutto in ambito urbano, dove è più alto il pericolo di incidentalità tra le diverse categorie di utenti (veicoli, ciclisti, pedoni). La sopraelevazione della pavimentazione stradale, quale tipologia di attraversamento pedonale, può essere realizzata in corrispondenza della zona centrale o nelle aree antistanti edifici pubblici rilevanti (municipio, chiese, scuole); chiaramente è necessario che la velocità sia particolarmente moderata, attraverso la previsione di limiti di velocità adeguati.
La realizzazione deve essere, necessariamente, effettuata utilizzando materiali previsti dalla vigente normativa, garantendo la percorribilità della strada. A tale proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare nr. 2867/2001, ha specificato che la responsabilità in caso di inconvenienti e/o danneggiamenti di veicoli è ascrivibile all’Ente proprietario della strada. Importante, inoltre, quanto indicato nella II^ Direttiva esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente la Direttiva del 24.10.2000. nella quale, al punto 5 : attraversamenti pedonali colorati o rialzati, relativamente sia alle prescrizioni che alla posa in opera dei citali manufatti, si stabilisce che quest’ultimi debbono “….garantire le necessarie minime condizioni di scavalcamento da parte delle normali autovetture, in particolare quelle con carenatura bassa”, invitando gli Enti proprietari della strada a valutare attentamente l’altezza ovvero la lunghezza delle rampe di accesso all’attraversamento.
In Italia per la realizzazione di un attraversamento pedonale si deve far riferimento alle seguenti leggi:
1) Codice della Strada (D. Lgs del 30 aprile 1992, n. 285 e successivi aggiornamenti);
2) Decreto Ministeriale del 5 novembre 2001 e successive modifiche;
3) Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989;
4) Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996;
i quali forniscono gli standard di progettazione dell’attraversamento pedonale e di tutto il suo arredo come: rampa, marciapiede, isola salvagente, lanterna semaforica, impianto di illuminazione, ecc.
Il Codice della Strada, oltre a fornire indicazioni di carattere generale nel suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni), fornisce standard tecnici per la corretta progettazione e costruzione dell’attraversamento, dando indicazioni sulle misure il posizionamento di tutta la segnaletica orizzontale, segnaletica verticale e impianto semaforico. Il Codice della Strada, nell’articolo 36 introduce il Piano Urbano del Traffico (PUT), che costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali; obbliga i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti alla redazione del suddetto piano. Esso deve essere coordinato, oltre che con i Piani del Traffico per la Viabilità Extraurbana, previsti dallo stesso articolo 36, anche con gli strumenti urbanistici, con i Piani di Risanamento e Tutela Ambientale e con i Piani di Trasporto. Il relativo regolamento riguardante l’elaborazione dei Piani Urbani del Traffico è stato pubblicato nel 1995 nelle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” (Direttiva Ministero dei LL.PP. del 12/04/95).
Il Decreto Ministeriale 5/11/2001 si riferisce alle “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali” (modificato in seguito con i D.M. del 22 aprile 2004 e del 19 aprile 2006). Tale decreto, fornisce indicazioni circa le aree destinate ai flussi di utenze deboli che devono essere verificate in una fase di progettazione preliminare e, poi, approfondite di risoluzione tecnica in sede di progetto definitivo ed esecutivo. In particolare, focalizza l’attenzione su problemi quali la visibilità notturna, visibilità reciproca veicolo-pedone, ingombro delle carrozzelle per disabili motori, opportuna segnaletica orizzontale e verticale (sia per il veicolo che per il pedone). Inoltre, nel decreto, viene anche fatta una distinzione a seconda della tipologia di intersezione in cui si deve realizzare l’attraversamento.
Il Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, dal titolo, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, rappresenta il regolamento di attuazione della legge 13 del 9 gennaio 1989 relativa al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Nel decreto, afferente le caratteristiche del percorso pedonale, vengono definiti in maniera dettagliata i parametri dimensionali atti a favorire i movimenti della sedia a ruote, si forniscono informazioni in relazione alla larghezza dell’attraversamento pedonale, alle pendenze longitudinali e trasversali dei percorsi pedonali e delle rampe, si danno inoltre specifiche sulla pavimentazione dei percorsi pedonali, fornendo dei coefficienti di attrito minimo da rispettare su asciutto e bagnato.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996 riguarda il “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” ed unifica le precedenti normative in materia di superamento delle barriere architettoniche, facendo proprio il precedente D.M. 236/89, ma fornendo ulteriori specifiche sulla costruzione degli attraversamenti pedonali, in merito all’illuminazione: nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; al fondo stradale: il fondo stradale, in prossimità dell’attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità; alle isole salvagente: le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote e agli impianti semaforici: gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l’attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.[sg_popup id=”106217″ event=”inherit”][/sg_popup]