Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento prevede: la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio; la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo.
Pertanto si ribadisce a tutti coloro, titolari di imprese individuali e/o di imprese che offrono servizi alla persona e che quindi esercitano attività di acconciatore, di estetista e di onicotecnica, che è assolutamente vietato prestare la propria attività presso il proprio domicilio o presso quello del cliente o in altra sede non autorizzata.
Il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3mila euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del Codice penale (reclusione da uno a cinque anni).