Le telecamere installate sulla pubblica via per la sicurezza urbana non possono essere usate, di regola, per irrogare multe per violazioni del Codice della Strada. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026, richiamando i Comuni al rispetto del principio di limitazione della finalità nel trattamento delle immagini raccolte.
Nel caso esaminato dall’Autorità, un filmato di videosorveglianza era stato utilizzato da un Comune per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti e contestare a un automobilista una violazione amministrativa del Codice della strada. Per il Garante, questa utilizzazione è risultata incompatibile con lo scopo originario della raccolta dei dati e priva di un’idonea base giuridica espressa.
Il principio di finalità
Il punto centrale del provvedimento è chiaro: le telecamere che riprendono in modo continuativo e ad ampio raggio la pubblica via sono installate, in primo luogo, per prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria. Ogni uso ulteriore, anche per attività amministrative, richiede una previsione normativa specifica che lo consenta in modo esplicito.
In altre parole, il fatto che una telecamera consenta tecnicamente di individuare una violazione non basta a legittimarne l’impiego per fini diversi da quelli per cui è stata autorizzata. Per il Garante, il principio di liceità e trasparenza non può essere superato dalla mera utilità pratica del filmato.
Quando le immagini possono essere usate
Il provvedimento non esclude in assoluto l’uso delle immagini di videosorveglianza in occasione di incidenti stradali. Resta infatti possibile conservare e utilizzare i filmati quando emergano profili penalmente rilevanti, perché in quel caso il trattamento risponde a esigenze diverse e più ampie di accertamento dei fatti.
La distinzione è importante anche per gli Enti Locali: non è la presenza di un sinistro a consentire automaticamente l’uso del sistema di videosorveglianza, ma la natura giuridica dell’episodio. Se l’evento integra soltanto un illecito amministrativo, come una violazione del Codice della Strada, l’immagine non può essere riutilizzata come prova sanzionatoria senza una base normativa adeguata.
Il nodo delle comunicazioni tra Enti
L’Autorità ha ritenuto illegittimo anche l’invio del filmato alla Motorizzazione civile per eventuali valutazioni sulla revisione della patente dell’interessata. Secondo il provvedimento, tale trasmissione non era prevista dal Codice della strada né da altre disposizioni di settore, e quindi non poteva considerarsi lecita.
Questo aspetto ha un rilievo concreto per i Comuni, perché conferma che la circolazione dei dati tra uffici e Amministrazioni non è libera né automatica. Ogni passaggio deve poggiare su una base giuridica chiara, altrimenti si rischia di violare i principi del GDPR relativi a liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità.
Effetti per i Comuni
Il provvedimento n. 341 non vieta la videosorveglianza urbana, ma la riporta entro i confini per i quali è stata pensata e autorizzata. Per le amministrazioni locali il messaggio è netto: le telecamere per la sicurezza urbana non sono strumenti “multiuso” da impiegare anche per contestazioni sanzionatorie, salvo un espresso fondamento normativo.
In prospettiva, gli Enti dovranno verificare con maggiore attenzione regolamenti, informative, basi giuridiche e modalità di conservazione dei filmati. Per chi governa la sicurezza urbana, la questione non è soltanto tecnologica, ma soprattutto giuridica e organizzativa.
Eduardo Saturno
Fonti: veronanews, garanteprivacy, polizialocale, quifinanza, progettoomnia, facebook, lapostadelsindaco, montebellovicentino.trasparenza.



