Nel corso del videoforum sul Jobs Act, i rappresentanti del Ministero del Lavoro hanno confermato che la speciale procedura configurata nel decreto sul riordino delle tipologie contrattuali consentirà alle aziende di beneficiare di una sanatoria sulle Co.Co.Co. e sulle c.d. false Partita Iva stabilizzate nel corso del 2015.
In base alle norme dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio, infatti, i datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2015 procederanno all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA potranno beneficiare dell’estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salvo le violazioni già accertate prima dell’assunzione.
Nei casi predetti, tuttavia, la non punibilità sarà subordinata al rispetto delle due condizioni seguenti:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni dovranno aver sottoscritto, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti transattivi dinnanzi al Giudice o presso la Commissione di conciliazione della Dpl;
b) nei dodici mesi successivi alla stabilizzazione, i datori di lavoro non dovranno recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa, ovvero per giustificato motivo soggettivo.
La possibilità di avvalersi di questa sanatoria costituisce un’opportunità non da poco per le aziende. Il decreto in commento, infatti, ha previsto che dal 1° gennaio 2016 “ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” si applicherà la disciplina per il lavoro dipendente.
Nel corso del videoforum è stato chiesto se, in relazione alla disposizione appena richiamata, la locuzione “esclusivamente personali” debba essere intesa nel senso che essa escluda la subordinazione nel caso in cui il prestatore si avvalga di apporto altrui.
A tale proposito, i tecnici del Ministero hanno chiarito che “la norma non stabilisce chi è subordinato o autonomo” ma è preposta unicamente “a delimitare le ipotesi in cui va certamente applicata la disciplina del rapporto di subordinazione unitamente agli altri requisiti previsti”.
In sostanza, la conversione della collaborazione in rapporto dipendente avverrà in caso di concomitanza di tutti gli altri consueti indici presuntivi della subordinazione.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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