Nel caso di specie, il lavoratore, dopo essersi rifiutato di eseguire i compiti assegnatigli dal direttore dello stabilimento, si era allontanato proferendo delle ingiurie nei confronti del proprio superiore.
Per tali ragioni l’uomo era stato licenziato per giusta causa.
Investita della questione, la Corte di Cassazione, nella sentenza n.22611/2015, ha ritenuto legittimo il recesso, stimando l’insubordinazione del dipendente di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto fiduciario posto alla base del rapporto.
In particolare, gli ermellini hanno precisato come una simile condotta avesse privato il datore di lavoro della possibilità di confidare nella futura puntualità e correttezza nello svolgimento della prestazione lavorativa del proprio dipendente.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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