di Eduardo Saturno
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è sta[sg_popup id=”106217″ event=”inherit”][/sg_popup]ta in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario (fasi a e b), dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe (fasi c e d), invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Con queste informazioni raccolte dal sito del MEF ( Ministero dell’Economia e delle Finanze ) ho intrapreso un percorso volto a riformulare ex novo e ad uso personale le tariffe Tari elaborate dal Comune di Anzio per l’anno fiscale 2019, avvalendomi delle istruzioni operative fornite ad hoc dal dicastero in questione. Soltanto per mera curiosità, non per altro.
Il viaggio è iniziato sfogliando la pagina 7 (vedi fig.1) della delibera relativa al piano finanziario Tari all’interno della quale è stato inserito un indice relativo alla Ripartizione dei Costi Fissi e Variabili dei Rifiuti afferenti alla Formula Ufficiale riportata sulla pagina successiva della stessa Delibera (vedi figura 2)
Ottima l’idea che ha permesso di conoscere in una sola pagina i dettagli ed il totale del piano, ma, in particolar modo, ha consentito all’ Ufficio Tributi solo di copiare i costi necessari per la formalizzazione delle Tariffe TARI 2019. Per proseguire nel conteggio mi sono dotato di copia del verbale di deliberazione n.74 del 28/12/2018, con cui sono state approvate le tariffe Tari per l’anno 2019 (vedi figura 3).
E qui riscontro la prima incongruenza poiché sommando i costi fissi pari a 7.769.538,72 euro a quelli variabili corrispondenti a 4.182.697,84 euro si ottiene come risultato 11.952.236,56 euro e non 11.502.236,56 come si evince dalla tabella tratta dalla delibera. Inoltre, i calcoli effettuati tramite un simulatore programmato con i parametri richiesti dal MEF mi evidenziano una fotografia nettamente diversa da quella presente nel Piano finanziario redatto dal Comune di Anzio (vedi figg. 4 e 5)
Quindi le Tariffe TARI2019 (Delibera)
Con il mio ricalcolo si presentano con i valori sotto indicati.
Non so a cosa attribuire questa netta differenza che, ribadisco, non vuole essere motivo di accusa per nessuno. Potrei immaginare che sia stato considerato correttamente il valore di ciascun costo, ma raggruppato in modo diverso rispetto alle norme e le linee guida MEF. A completamento dell’elaborazione inserisco due tabelle comparative da cui appare chiara la sostanziale differenza tra le due elaborazioni. N.B. Per dati corretti si intende riferirsial risultato conseguente alla rielaborazione personale dei dati di input.