Di Eduardo Saturno
L’art. 2 della “legge Quadro sul Volontariato” (n. 266/1991) codifica il volontario come colui che “senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” presta attività in una organizzazione in modo “personale, spontaneo e gratuito”. Nel suo agire il medesimo soggetto è tenuto a rispondere delle proprie azioni in ambito penale, civile ed amministrativo.
Ma quali sono le attribuzioni del volontariato di Protezione Civile? Un quesito che a prima vista sembrerebbe avere una risposta scontata, ma che in realtà non lo è affatto, soprattutto alla luce di recenti manifestazioni organizzate in diversi Comuni, nel corso delle quali data l’esiguità di uomini e donne della Polizia Municipale la gestione del traffico e di controllo del territorio sono state attribuite a persone che molto probabilmente non sono titolate. Mi riferisco alle figure dei volontari che, dopo aver svestito la divisa indossata nelle emergenze in soccorso alle popolazioni colpite dalle calamità, si avvalgono della stessa uniforme per mettersi al servizio delle Istituzioni locali. Ma attenzione, quella uniforme non dovrebbe conferire “superpoteri” spesso non contemplati nella normativa di settore, a cominciare da “medaglie” al petto e gradi da ufficiali: dal capitano al generale è un po’ la stessa cosa.
Anche se non è la polemica sterile ad interessarmi, ma l’intenzione di fare chiarezza inviterei le singole Associazioni di Protezione Civile, le Amministrazioni, ma anche altri livelli di controllo, a ricondurre entro l’alveo della legalità chi, estasiato dal fascino della divisa, non si rende conto di violare leggi e regolamenti. Alcuni di questi volontari, si sono visti per le vie cittadine pronti a regolare il traffico con tanto di logo del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio al braccio o al petto. Ad esercitare improprie attività di soccorso sanitario ed antincendio. Una situazione, questa, che espone il volontario a responsabilità e rischi certamente di non poco conto.
Una risorsa inestimabile quindi quella del volontariato di protezione civile, che fornisce un apporto prezioso ed irrinunciabile al sistema di soccorso in caso di calamità, ma che non sempre è impiegato in maniera corretta dalle Amministrazioni locali che, in maniera sempre più pressante, magari in cambio di una sede in comodato gratuito o di un contributo, chiedono al volontario di svolgere attività improprie che sfociano spesso in comportamenti al limite della legalità.
Riguardo alla gestione del traffico, le norme in vigenza asseriscono che “nessun volontario di Protezione Civile può, in assenza di apposita ordinanza sindacale, decidere di attuare l’interdizione di una strada o regolarne il traffico” che farebbe prefigurare il reato di “usurpazione di funzioni pubbliche” punibile fino a 2 anni di reclusione. A maggior ragione, le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile non possono e non devono dotarsi di strumenti per l’espletamento di servizi diretti a regolare il traffico, quali ad esempio i segnali distintivi comunemente definiti “palette”.
Situazione largamente diffusa che, anche in questo caso, potrebbe essere punita con sanzione penale e reclusione da 1 a 4 anni. Le palette rientrano certamente tra gli oggetti in possesso delle Forze dell’Ordine e non basta semplicemente apportare delle modifiche e personalizzazioni per renderle legali.
Il supporto del volontariato in “affiancamento” alle forze dell’ordine, risulta invece fondamentale “nel caso in cui si verifichino situazioni di tale gravità e complessità da non consentire l’assolvimento dei servizi di polizia stradale” con le sole risorse disponibili alle Forze di Polizia. Discorso certamente non molto distante da quanto detto ma che rappresenta la quotidianità, va anche fatto in riferimento all’impiego dei loghi del Dipartimento in attività non di Protezione Civile come sagre, feste patronali, controlli del territorio, verifica della corretta differenziazione dei rifiuti. È lo stesso Dipartimento a precisare come il logo possa essere impiegato in attività di “intervento di previsione, prevenzione e soccorso, partecipazione ad esercitazioni di Protezione Civile o simulazioni di intervento autorizzate dalle autorità competenti in materia di PC e partecipazione a convegni, congressi, raduni di Protezione Civile”. Anche in questo caso si potrebbe incorrere in una sanzione per “usurpazione di titolo o di onori” con ammenda amministrativa.
Un volontariato, quello appena descritto, che svolge queste attività superando i limiti imposti dalla legge, appare certamente snaturato nella sua essenza. Oggi, questo grande settore della “bella Italia” invidiato da tutto il mondo e che in Italia ha avuto la sua patria, dovrebbe certamente acquisire un’identità più forte, più dignitosa, a partire dalle piccole Associazioni locali, anche attraverso il coraggio di saper dire “no”. Una negazione che rappresenterebbe certamente il riscatto di un intero settore spesso considerato la “manovalanza a costo zero” piuttosto che una risorsa da valorizzare e tutelare ad ogni costo, senza esposizione a rischi inopportuni.