Due anni orsono le principali compagnie telefoniche, in evidente violazione della delibera n. 121/17/CONS, hanno iniziato a fatturare ogni 28 giorni. La clientela si ribella verso tale modifica contrattuale, tanto che la questione viene affrontata dall’Agcom che, tramite la delibera n. 269/18/CONS stabilisce l’obbligo di rimborso automatico a carico delle compagnie, che naturalmente fanno orecchie da mercante. Per loro sfortuna pero’, anche il Consiglio di Stato conferma le ragioni dei clienti ribadendo la legittimità della predetta. Peccato che sino ad oggi le compagnie, invece che procedere al rimborso automatico, abbiano proposto ai propri clienti rimedi alternativi, tramite soluzioni che però non soddisfano quanti pretendono il rimborso, per avere il quale è necessario attivarsi, magari facendosi supportare dalle diverse Associazioni di consumatori che seguono la vicenda fin dall’origine e che si rendono disponibili ad assistere chi ha delle difficoltà con la procedura prevista.
Tutto ebbe inizio quando le compagnie telefoniche TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A iniziano a fatturare ogni 28 giorni. I clienti però non ci stanno e iniziano a reclamare, supportate dalle principali Associazioni dei consumatori. Sull’anticipo della fatturazione arriva la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 269/18/CONS la quale dispone che “Gli operatori destinatari delle diffide contenute nelle delibere n. 112/18/CONS, n. 113/18/CONS, n. 114/18/CONS e n. 115/18/CONS devono adempiere a tali diffide, tramite la completa restituzione dei giorni erosi, entro il 31 dicembre 2018.”
Come specificato infatti nella delibera “l’Autorità ritiene di dover garantire un ristoro agli utenti per il pregiudizio subìto a causa della illegittima anticipazione delle fatture posta in essere in violazione della delibera n. 121/17/CONS, atteso che (…) deve “ritenersi riconducibile a detta delibera, allo stato confermata in sede giurisdizionale, un obbligo di restitutio in integrum nei confronti degli utenti”, sottoposti – come non è contestato – a un sostanziale aumento tariffario, con modalità ritenute da questa Autorità non conformi ai principi di trasparenza e comparabilità delle offerte.”
La Delibera naturalmente viene impugnata dalle compagnie ma alla fine il Consiglio di Stato si pronuncia in favore dei consumatori, ritenendo la decisione assolutamente legittima. Alla luce di tale assunto i clienti delle compagnie telefoniche coinvolte a cui sono stati fatturati i costi del servizio a 28 giorni a partire dal 23 giugno 2017, fino al momento del ripristino della fatturazione mensile avrebbero dovuto ricevere il rimborso automatico degli importi non dovuti.
Rimborso automatico che però tarda ad approdare nei lidi corretti. Fino ad oggi infatti le varie compagnie telefoniche hanno proposto ai propri clienti delle alternative , come l’attivazione temporanea di offerte, buoni sconto, abbonamenti, voucher o sconti particolari. Tim dal canto suo, comportandosi con modalità piu’ civili, con un comunicato del 23 ottobre “ricorda ai propri clienti di rete fissa, attivi da prima del 31 marzo 2018 e assoggettati a fatturazione a 28 giorni, che da settembre 2019 è possibile chiedere il rimborso dei giorni erosi di cui alla delibera AGCOM n. 269/18/CONS, contattando gratuitamente il Servizio Clienti linea fissa 187. Da novembre 2019, inoltre, sarà possibile effettuare la suddetta richiesta di rimborso anche accedendo all’Area WEB MyTIM. Si precisa che la possibilità di chiedere il rimborso è riconosciuta anche ai clienti, attivi da prima del 31 marzo 2018, che abbiano cessato di usufruire del servizio di rete fissa di TIM successivamente alla data del 23 giugno 2017.”
Come comportarsi quindi per ottenere il rimborso automatico derivato dalla illeggitima fatturazione a 28 giorni se il cliente non è interessato alle offerte alternative avanzate? Come al solito sarà costretto ad agire avanzando un reclamo o una richiesta scritta alla propria Compagnia per ottenere il quantum dovuto. Chi vuole procedere alla richiesta deve sapere che sul sito dell’Adiconsum è presente un modulo che i clienti delle compagnie possono compilare con i propri dati per chiedere il rimborso al proprio operatore, mentre Confconsumatori mette a disposizione i suoi sportelli territoriali a tutti coloro che hanno bisogni di assistenza. Nel caso in cui anche questa richiesta non sortisse gli effetti sperati entro i termini previsti dalle carte dei servizi dei vari operatori, non resta che fare ricorso ricorrendo alla conciliazione paritetica, facendosi assistere a una delle tante Associazioni di consumatori che stanno seguendo la vicenda sin dagli esordi.
Eduardo Saturno
Fonte: studio cataldi