I princìpi europei in materia ambientale influenzano significativamente il finanziamento del servizio rifiuti, con l’obiettivo di attuare la normativa di riferimento. La politica della Comunità europea mira a garantire un elevato livello di tutela ambientale, fondandosi sui principi di precauzione, azione preventiva e correzione dei danni alla fonte, oltre al principio del “chi inquina paga”. Un principio secondo il quale il costo del servizio deve essere ripartito tra i cittadini in base alla quantità di rifiuti prodotti. Questo approccio risponde a tre esigenze principali: tutela ambientale, poiché chi produce rifiuti è incentivato a ridurne la produzione; equità, poiché i costi dell’inquinamento ricadono solo sui responsabili; e parità di trattamento, garantendo che situazioni simili siano trattate in modo uniforme.
Il principio del “chi inquina paga” si è successivamente evoluto nel concetto del “paghi quanto butti” e si riferisce a tariffe che ascrivono il debito ai produttori di rifiuti in base alla quantità realmente prodotta, incentivando la separazione dei materiali riciclabili e la riduzione dei rifiuti indifferenziati.
In questo caso la tariffa deve essere proporzionata alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti: chi genera più rifiuti non differenziati e usa più servizi pagherà in misura maggiore, mentre chi adotta comportamenti virtuosi sarà incentivato. L’applicazione di questo assunto coinvolge gli utenti nel perseguire obiettivi ambientali come la riduzione dei rifiuti, la promozione della differenziazione, la diminuzione dell’uso delle discariche e l’incremento del riciclo. In merito ai principi europei nell’ordinamento nazionale, il Diritto europeo non stabilisce una natura giuridica specifica per il prelievo a sostegno del servizio di gestione dei rifiuti, permettendo diverse modalità di finanziamento, tra cui tasse e contributi (Corte di Giustizia Europea, sentenza 30/03/2017, C-335/16).
Il prelievo può essere tributario o non tributario, con tre modalità di tariffazione. Tra queste vi è la tassa sui rifiuti (Ta.Ri, disciplinata dall’art. “1, comma 640 ss. (escluse commi 667 e 668), legge 147/2013, articolato secondo il metodo tariffario adottato in Ta.Ri. presuntiva e Ta.Ri. puntuale. La tariffa corrispettiva (Ta.Ri.P. ), regolata dall’art. Legge n. 1, c. 668. 147/2013 stabilisce che i Comuni con sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono adottare un regolamento ai sensi dell’art. 52 del d. Lgs. n. “446/1997 che prevede una tariffa corrispettiva al posto della Ta.Ri.
Anche se a livello comunitario, si è convenuto stabilire che anche la Ta.Ri. presuntiva avrebbe potuto soddisfare il principio “chi inquina paga”, si è riscontrata poca linearità nei confronti della metodologia “paghi quanto butti”.
L’indeterminatezza delle presunzioni non permette in questo caso di differenziare il finanziamento del servizio per ciascun utente in base al suo comportamento. Pertanto, si sta cercando di attuare pienamente il principio a livello nazionale, tralasciando la Ta.Ri. presuntiva a beneficio di quella puntuale. La tariffazione puntuale, assegnando un costo, evidenzia la produzione di rifiuti e favorisce la consapevolezza, aiutando a modificare i comportamenti individuali per una gestione più attenta dei rifiuti e delle risorse naturali.
Naturalmente, anche la Ta.Ri. puntuale deve garantire la copertura totale dei costi di investimento ed esercizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La quota fissa deve coprire i costi essenziali del servizio, come investimenti, ammortamenti e altri costi di esercizio non variabili, oltre a quelli per la tutela dell’ambiente.
Essa è quindi legata a costi non direttamente connessi alla produzione di rifiuti. La quota variabile della tariffa deve essere proporzionata alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e ai costi di gestione. Il mancato utilizzo del servizio e del ritiro delle dotazioni non esonera né riduce l’imposta, che deve sempre includere la parte fissa e quella variabile per gli svuotamenti minimi. È fondamentale che il Comune garantisca un facile accesso alle informazioni per gli utenti, specificando negli avvisi di pagamento: a) i criteri per la parte fissa e variabile della tariffa; b) il numero minimo di svuotamenti e il costo per svuotamenti aggiuntivi; c) le voci di costo della tariffa; d) numero e data dei conferimenti misurati; e) eventuali riduzioni.
Le modalità per determinare la parte variabile della tariffa possono essere molteplici. Una prima ipotesi, vedrebbe valorizzato il minor numero di conferimenti rispetto a un valore massimo stabilito nel preventivo, riconoscendo una riduzione della tassa in proporzione ai conferimenti non effettuati, garantendo però un numero minimo di conferimenti. La riduzione sarebbe predeterminata e dipenderebbe dalla differenza tra i conferimenti massimi e minimi fissati dal Comune. Se si oltrepassa il numero di conferimenti massimi previsti nel preventivo, i costi per l’eccedenza verranno imputati in fase di conguaglio, basandosi su un costo unitario per ogni svuotamento. Il costo servirà a determinare l’importo preventivo dovuto, la riduzione massima applicabile e l’eventuale tassa aggiuntiva per conferimenti superiori al massimo. Nel calcolo della tariffa puntuale, si considereranno i conferimenti minimi e massimi per stabilire l’importo della quota variabile.
Conguaglio:
– Se i conferimenti effettivi sono inferiori al valore massimo preventivato ma superiori ai minimi, si riconosce una riduzione proporzionale sulla base dell’importo unitario (euro/litro-euro/svuotamento) della quota oggetto di rilevamento;
– Se i conferimenti effettivi sono inferiori ai minimi, si riconosce una riduzione fino a un importo massimo, calcolato come l’importo unitario per la differenza tra litri/vuotamenti massimi e minimi.
– Se i conferimenti sono superiori ai massimi, si applica il costo per vuotamenti aggiuntivi oltre alla quota variabile preventivata.
Per disincentivare l’abbandono dei rifiuti, nell’ipotesi in cui un’utenza domestica non effettui vuotamenti nell’anno, verrebbe addebitata la quota variabile calcolata sugli svuotamenti massimi previsti, salvo prova contraria. La tariffa potrebbe essere fondata sui minimi obbligatori di svuotamento per utenze domestiche e non, con conguaglio per svuotamenti aggiuntivi. Nel calcolo della tariffa preventiva si considererebbero i conferimenti minimi, a prescindere dal numero effettivo di conferimenti.
Conguaglio:
– Se i conferimenti effettivi sono inferiori ai minimi, si applicano comunque i minimi deliberati senza conguaglio.
– Se i conferimenti effettivi superano i minimi, si addebitano, oltre alla quota variabile, anche i costi per svuotamenti aggiuntivi, calcolati sul baso del numero di litri/svuotamenti oltre il minimo.
– Per le utenze domestiche residenti, in assenza di svuotamenti nell’anno, si addebita, oltre alla quota fissa, una quota variabile basata sugli svuotamenti minimi maggiorati, salvo prova contraria del contribuente.
Appare evidente che una corretta applicazione della Ta.Ri. debba discendere da adeguate dotazioni per la raccolta, come contenitori e dispositivi (es. badge, sacchi) che possano permettere la corretta identificazione del contribuente, la registrazione degli svuotamenti e la conseguente misurazione dei rifiuti conferiti. Un sistema, praticato nei Comuni in cui si effettua la normale raccolta stradale, è quello dei cassonetti con riconoscimento dell’utenza con chiave elettronica (“ecochiave”) o tessera associata alla calotta. Ogni Comune, insieme al proprio gestore del servizio, sceglie il sistema più adatto al territorio e all’utenza, in modo da massimizzare l’efficienza e facilitare il compito di cittadini ed Imprese. Per questo è indispensabile attivare anche campagne di informazione, così che tutti sappiano bene cosa fare e quali siano i vantaggi.
Il Comune può richiedere un deposito cauzionale all’utente per garantire la restituzione dei contenitori. L’utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita, deve informare immediatamente il Comune per la sostituzione. In caso di furto o danneggiamento vandalico, la sostituzione avverrà con denuncia, a carico del servizio. Negli altri casi, sarà a carico dell’utente. Il contribuente è responsabile dei conferimenti effettuati fino alla denuncia di furto o perdita. L’utente deve ritirare i contenitori entro il termine comunicato dal Comune. Per gli utenti con particolari disagi sanitari documentati, il Comune dovrà assicurare la consegna domiciliare dei contenitori.
Chi non ritira la dotazione entro i termini stabiliti dovrà pagare la quota fissa e la parte variabile per gli svuotamenti minimi. Il contribuente non può trasferire la dotazione per la raccolta ad altri senza richiesta al Comune. In conclusione, l’applicazione della tariffazione puntuale porta benefici economici legando la bolletta alla reale produzione di rifiuto residuo indifferenziato (RUR), incentivando la sua riduzione, e culturali, poiché aumenta la consapevolezza degli utenti riguardo alla produzione di rifiuti.
È fondamentale creare un sistema incentivante multiforme per rendere adeguata la tariffa puntuale nella tutela ambientale. L’incentivo economico, incluso l’aumento delle tariffe per le frazioni non misurate, è fondamentale per un riscontro immediato. Tuttavia, da solo non basta e deve essere affiancato da incentivi culturali. L’importanza di azioni di informazione e sensibilizzazione è fondamentale per far comprendere a cittadini e imprese il significato della tariffazione puntuale, andando oltre la questione economica. Ad esempio l’approccio “conosci cio’ che getti” ha come intento quello di migliorare la raccolta dei rifiuti aggiornando continuamente i cittadini sulle migliori pratiche e consuetudini. Erudire il cittadino sui rifiuti significa spiegare la differenza tra “tasso di riciclaggio” e “quota di raccolta differenziata” e l’importanza di perseguirli entrambi.
È anche fondamentale informarlo sui fabbisogni impiantistici e le scelte ottimali di localizzazione, superando la sindrome del “non nel mio giardino” che afferisce a scelte riguardanti la localizzazione dell’impianto di destinazione. Solo un’efficace attività formativa rivolta a un ampio pubblico potrà garantire risultati duraturi. La consapevolezza spinge gli utenti a cambiare i propri modelli di consumo, riducendo l’uso di prodotti monouso, gli sprechi e sostenendo l’acquisto di prodotti sfusi e la riparazione. Questo allea i contribuenti verso uno sviluppo sostenibile. Inoltre, si può considerare l’uso dell’economia comportamentale come la spinta gentile, per migliorare la raccolta dei rifiuti sfruttando la sensibilità dei cittadini.
Per favorire la diffusione della tariffazione puntuale nelle altre realtà, la Regione Emilia-Romagna, Anci ed Atersir, al fine di garantire il massimo coordinamento istituzionale e di fornire supporto ai Comuni nelle fasi di avvio, hanno elaborato un primo “Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva” di cui alla DGR 1762 del 22/10/2018. Collegandosi a questo link, si potrà valutare il regolamento attuativo in una delle Regioni in cui ha avuto applicazione il metodo tariffario oggetto della nostra disquisizione, sperando che possa essere emulato anche nel Comune di Anzio. (https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/rifiuti/economia-circolare/tariffa-puntuale/il-regolamento-tipo-per-la-tariffa-rifiuti-corrispettiva).
Fonti: art.174, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea ed art. 14 della Direttiva 20187851/CE; Direttiva Consiglio europeo del 30/05/2018; sentenza Corte di Giustizia 16 luglio 2009, causa C-258 Futura Immobiliare, portale Regione Emilia-Romagna.
Eduardo Saturno