L’ordinanza Sindacale n. 36 del 18/09/2019 con oggetto le disposizioni per la raccolta differenziata e il divieto di abbandono dei rifiuti fuori dall’eco isola e sul territorio comunale.
IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia Ambientale”, che persegue prioritariamente l’obiettivo della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 rubricato: “Divieto di abbandono” che vieta l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo con obbligo, per chi viola il suddetto divieto, di procedere alla rimozione di quanto abbandonato;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 che prevede in caso di abbandono di rifiuti che il Sindaco, con ordinanza, disponga le attività di ripristino dello stato dei luoghi entro un termine stabilito;
VISTO l’art. 255 del D.Lgs. 152/2006 rubricato “Abbandono di rifiuti” che prevede, al primo comma, la sanzione la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro per chi viola il divieto di cui all’art. 192 D.Lgs. 152/2006 e al terzo comma la pena dell’arresto per chi non ottempera all’ordinanza del Sindaco emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, D.Lgs 152/2006;
CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di predisporre piani e programmi per la riduzione della quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte all’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e risorse;
CONSIDERATO che obiettivo delle pubbliche amministrazioni è quello di raggiungere standard elevati di raccolta differenziata ed evitare l’abbandono incontrollato di rifiuti;
ORDINA
• Il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto o altro materiale in tutto il territorio comunale.
• Il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto o altro materiale fuori dai siti dedicati alle eco isole posizionati in:
ANZIO 1 – Via Fanciulla d’Anzio;
ANZIO 2 – Via Risorgimento;
ANZIO 3 – Piazza 1° Maggio;
ANZIO 4 – Via Nazario Sauro;
ANZIO 5 – Via Ambrosini;
ANZIO 6 – Via Matteotti;
ANZIO 7 – Vicolo dei Fabbri;
ANZIO 8 – Riviera Zanardelli.
AVVISA
1. Che i trasgressori colti ad abbandonare rifiuti nel territorio comunale e fuori dalle eco isole sopra indicate nonché nelle suddette eco isole ma oltre gli orari previsti sono punibili con sanzioni da € 300,00 a € 3.000,00; se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, così come disposto dall’art. 255, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006.
2. Che per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di euro 500,00, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. n. 94/2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, oltre al rimborso degli oneri di rimozione dei rifiuti. Nel caso di abbandono di rifiuti tossici e/o pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.
3. Che ogni illecito abbandono prevede la rimozione immediata, l’avvio a recupero e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 255, comma 3, del D. Lgs 152/2006.
4. Che il trasgressore che non adempie a tali attività di ripristino immediato dello stato dei luoghi è punibile con la pena dell’arresto fino ad un anno.
DEMANDA
Al personale delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all’accertamento delle eventuali violazioni.
DISPONE
La notifica del presente provvedimento:
• Al Comando di Polizia Locale;
• Commissariato di P.S.-V.le Antium-Anzio;
• Comando Compagnia Carabinieri di Anzio-V.le Marconi-Anzio;
• Stazione CC Lavinio-Stradone S. Anastasio-Anzio;
• Comando Compagnia Guardia di Finanza-Via Mazzini, 46-Nettuno;
• Alla Società Camassambiente S.p.a., appaltatore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche per darne massima diffusione alle utenze
INFORMA
Che la presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione di copia all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito del Comune;
che ai sensi dell’art., 3 comma 4, della legge n.241 del 07.08.1990, contro il presente atto è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al T.A.R della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Inoltre ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i.;
-Responsabile del Procedimento: Arch. Bettoni Fabrizio, Responsabile 4° U.O. Ambiente e Sanità;
-Amministrazione competente: Comune di Anzio;
-Ufficio Depositario degli Atti: Segreteria del Sindaco.
Il Dirigente Area Tecnica
Dott.ssa Angela Santaniello
IL SINDACO
Candido De Angelis