È stata sottoscritta fra Parti Sociali e Abi una convenzione per l’anticipazione del trattamento di cassa integrazione.
Vale per tutti gli strumenti di integrazione salariale (Cig, Fis, deroga e sui fondi bilaterali saranno fatte valutazioni con i fondi stessi) previsti dagli articoli dal 19 al 22 del DL 18/2020.
È consultabile l’elenco delle banche che hanno aderito: BANCHE ADERENTI ALLA CONVENZIONE
Ciascuna banca e ogni Regione possono offrire modalità operative differenti, rispettando i principi della convenzione, è quindi opportuno informarsi nel proprio territorio.
Chi può chiedere anticipo alla banca?
Tutti i lavoratori per i quali il datore di lavoro ha presentato domanda all’Inps di cassa integrazione in cassa a 0 ore, ma si preparerà una modulistica anche per riduzioni di orario non a 0 ore.
Come avviene la anticipazione?
• Se si ha un conto corrente, con la canalizzazione dello stipendio presso la banca convenzionata.
• Tramite apertura di credito in apposito C/C, se richiesto della banca.
• Anticipazione è soggetta a valutazione del merito creditizio da parte della
banca.
Quanto può essere anticipato secondo la convenzione nazionale?
Un importo forfettario complessivo massimo pari a 1400 € parametrati per 9 settimane di sospensione a 0 ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
La richiesta deve farla il lavoratore alla propria banca, o in una delle banche che hanno aderito. Anche inviando una email e compilando, anche per via telematica, la documentazione richiesta.
Sono state introdotte dall’Inps innovazioni e semplificazioni che contribuiscono a facilitare il processo di erogazione dell’anticipo dei trattamenti di integrazione al reddito da parte delle banche. Le procedure Inps, per l’accredito della prestazione, non richiedono più l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni è inoltre effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche (Data base condiviso).
Il codice Iban del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di sostegno del reddito sarà comunicato all’Inps dal datore di lavoro con il modello INPS SR41 già al momento della richiesta di trattamento ordinario di integrazione del reddito, quindi non è necessario effettuare alcuna comunicazione ulteriore all’Inps.
Le banche possono chiedere al lavoratore la copia del modello Inps SR41 presentata dal datore di lavoro all’INPS. Tale modello, con le semplificazioni apportate, viene stampato e reso disponibile dal datore di lavoro al lavoratore.
Per i lavoratori in Fis vale il modello dell’allegato 1.
Le procedure sono state per quanto possibile rese telematiche, per evitare
spostamenti di persone e per evitare afflussi alle filiali bancarie, anch’esse a
regime ridotto per contenere l’epidemia.
fonte: http://lazio.cgil.it/