Perché inutile, pericoloso, oneroso per una strada già di uso pubblico
“Le ragioni:Il diritto di uso pubblico può costituirsi nei modi più svariati, ossia mediante un titolo negoziale, per usucapione o attraverso gli istituti dell’“immemorabile”, cioè dell’uso della strada da parte della collettività da tempo, appunto, immemorabile o della “dicatio ad patriam”, che si configura quando i proprietari mettono a disposizione del pubblico la strada, assoggettandola anche solo di fatto all’uso collettivo.
Nel caso di specie è pacifica la natura vicinale del tratto di strada .. Una delle principali funzioni delle strade vicinali è la concreta idoneità a soddisfare anche esigenze di collegamento con la via pubblica, che assume carattere di generale interesse (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 13/07/2021, n. 760, Cons. Stato 13/07/2020, n. 4489, Cass. Civ. 05/07/2013, n. 16864; TAR Toscana, Sez. III, 11/04/2003, n. 1385; TAR Umbria, 13/06/2006, n. 7; 21/09/2004, n. 545; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000 Cass. civ., sez. II, 12/07/1991, n. 7718).
Solitamente l’onere di fornire prova di tale vocazione pubblicistica spetta agli Enti che rivendicano la natura demaniale dell’uso della strada. La strada interpoderale o vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell’ente esponenziale estinguibile soltanto per volontà anche implicita del medesimo, irrilevante essendo al riguardo che la via sia chiusa da un lato, senza sbocco su altra strada” (Cass. civ. Sez. III, 22/01/2003, n. 915). “La semplice presenza di cartelli di divieto di accesso, di opere murarie e recinzioni costruite in violazione delle fasce di rispetto possono al massimo dimostrare la mancata vigilanza da parte del Comune ma non l’estinzione di un diritto d’uso riconosciuto alla collettività.
Le vicinali pubbliche sono strade di interesse amministrativo sottoposte ad una regolamentazione speciale e sono, peraltro, soggette alla vigilanza del Comune, che esercita le attribuzioni previste dagli articoli da 51 a 54 del citato RD n. 2248/1865.
Il Comitato Circeo Bene Comune ritiene che non occorre intraprendere la procedura di Espropriazione . Proponiamo di ISCRIVERE LA STRADA NEGLI ELENCHI DELLE STRADE VICINALI PUBBLICHE se ancora non è stato fatto, e di Attendere il ricorso da parte del Consorzio, che mai avverrà. Ricordiamo all’amministrazione che il Def 2020/2021/2022/2023 dispone che la procedura prevista dall’articolo 22-bis della legge di contabilità, continuerà ad essere adottata e stabilisce che le amministrazioni devono conseguire un ulteriore obiettivo di risparmio, ottimizzando la pratica del bilancio di genere e il green budgeting (spending review). Precisa inoltre che per i giorni 3 e 7 Luglio il Consorzio ha tentato di chiudere il cancello e sono state depositate due denunce a nome dell’Associazione Tesori del Circeo e Antonino Caponnetto. Il Comunicato della Sindaca è discutibile perché non condanna l’atteggiamento del Consorzio ma finisce per giustificarlo nel momento in cui definisce le asserzioni del Fortino e di altri non veritiere( così è scritto nel Comunicato ). Precisiamo che devono essere rimossi i muri e i ganci del cancello che non risultano ancora oggi demoliti. Il Comune è obbligato per legge ad esercitare questa funzione”.
“Comitato Circeo Bene Comune” San Felice Circeo