Nelle scorse settimane, mi ero occupato dello strano concetto di democrazia idealizzato dall’attuale Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il quale svegliarsi una mattina e decidere di invadere una Nazione rappresenta la cosa più normale del mondo. Meglio non ha fatto la nuova guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, o chi per lui, che in contrapposizione all’azione militare statunitense ha stabilito che per attraversare lo Stretto di Hormuz bisogna corrispondere un pedaggio. Nemmeno fossimo all’ingresso di un casello autostradale! A noi la narrazione, a Voi, gentili lettori, le dovute valutazioni personali.
Introduzione
Lo Stretto di Hormuz è uno dei choke-point marittimi più strategici al mondo, attraverso cui transita circa un quinto del petrolio commerciato via mare. La recente proposta iraniana di introdurre pedaggi per le navi in transito, inserita sullo sfondo di un conflitto con Stati Uniti e Israele, ha riacceso il dibattito sulla compatibilità di tali richieste con il diritto internazionale del mare. La questione è centrale non solo per la sicurezza energetica globale, ma anche per la tenuta del principio di libertà di navigazione nei “stretti utilizzati per la navigazione internazionale”.
Il quadro giuridico internazionale: UNCLOS e gli stretti internazionali
La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (UNCLOS) disciplina in modo dettagliato il regime degli “stretti utilizzati per la navigazione internazionale”, come espressamente previsto dalla Parte III della Convenzione. L’articolo 37 stabilisce che tale regime si applica agli stretti che collegano due parti dell’alto mare o di zone economiche esclusive, condizione nella quale rientra pacificamente lo Stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e all’Oceano Indiano. In questi passaggi marittimi si applica il regime della “transit passage”, che garantisce il diritto di transito continuo e rapido a tutte le navi e aeromobili, civili e militari, senza possibilità di sospensione da parte degli Stati rivieraschi.
Transit passage versus innocent passage
Il regime di transit passage attribuisce agli utenti dello stretto diritti più ampi rispetto alla tradizionale innocent passage nella fascia di mare territoriale. Mentre l’innocent passage può essere sospesa dal Paese costiero in circostanze particolari, la transit passage non può essere sospesa e deve rimanere libera, continua e non ostacolata, anche in situazioni di tensione o conflitto. Nel caso degli stretti internazionali, gli Stati costieri possono adottare misure regolamentari per la sicurezza della navigazione, la protezione ambientale o la prevenzione dell’inquinamento, ma tali misure non devono avere l’effetto pratico di impedire, ostacolare o compromettere il diritto di transito.
Posizione e argomentazioni dell’Iran
L’Iran non ha ratificato UNCLOS, sostenendo da tempo una lettura restrittiva dei diritti di transito nello Stretto di Hormuz e rivendicando un ruolo sovrano più ampio sulla gestione del passaggio. Nelle ultime settimane Teheran ha proposto di formalizzare il proprio controllo attraverso un sistema di pedaggi, autorizzazioni e licenze per le navi in transito, con tariffe variabili in base al tipo di nave, al carico e alle condizioni di sicurezza. Secondo fonti parlamentari iraniane, è in elaborazione un disegno di legge che riconoscerebbe legalmente il potere dell’Iran di imporre tali oneri, anche in coordinamento con l’Oman, presentando la misura come strumento per garantire “passaggi sicuri” e finanziare la ricostruzione post-bellica.
La prassi recente: il “tollbooth” di Hormuz
Report giornalistici e fonti del settore marittimo indicano che l’Iran avrebbe già sperimentato, in forma ufficiosa, un sistema di pedaggi durante la fase più acuta del conflitto, deviando il traffico verso corridoi controllati e richiedendo dati dettagliati su equipaggi e carichi. Alcune navi avrebbero versato somme nell’ordine di circa 2 milioni di dollari per ottenere il via libera al transito, in quello che è stato descritto come un improvvisato “casello” nello Stretto. Parallelamente, l’azione militare e le minacce alle navi hanno di fatto reso pericolosa o impossibile la navigazione, utilizzando il blocco e la promessa di riapertura dietro pagamento come leva negoziale nei confronti della comunità internazionale.
Cosa dice il diritto del mare sui pedaggi negli stretti naturali
Secondo la maggior parte dei giuristi del diritto del mare, l’UNCLOS non consente agli Stati rivieraschi di uno stretto internazionale di imporre pedaggi generali per il semplice esercizio del diritto di transit passage. Gli articoli 41 e 42 permettono agli Stati di adottare regole di traffico marittimo e di esigere, al più, diritti per servizi specifici resi alle navi (pilotaggio, servizi portuali, interventi di salvataggio), ma non tariffe legate al mero diritto di passare. Anche nei casi di regime speciale come gli Stretti turchi, la possibilità di riscuotere tasse è limitata a prestazioni concrete e non equivale a un pedaggio d’accesso allo stretto in quanto tale.
Confronto con Suez, Panama e altri casi
I pedaggi previsti nei canali di Suez e di Panama sono spesso citati dall’Iran come precedenti, ma si tratta di infrastrutture artificiali costruite e gestite dagli Stati costieri, dove la tariffazione è giustificata dai costi di realizzazione, manutenzione e gestione. La dottrina del diritto del mare distingue nettamente tali canali da stretti naturali come Hormuz, Malacca o Singapore, per i quali la libertà di transito costituisce un principio cardine dell’ordine marittimo internazionale. In questi ultimi, eventuali oneri possono essere richiesti solo per servizi resi alla nave, e non come condizione generale per esercitare un diritto che il diritto internazionale considera già acquisito.
Il nodo della mancata adesione di Iran e Stati Uniti a UNCLOS
Sia l’Iran sia gli Stati Uniti non sono parti contraenti di UNCLOS, e Teheran sostiene che il regime di transit passage sia il risultato di un “pacchetto” negoziale valido solo tra Stati aderenti, non estendibile a chi non ha ratificato la Convenzione. Da questa prospettiva, l’Iran rivendica il diritto di applicare una combinazione di sovranità sul mare territoriale e regime di innocent passage, ritenendo di poter subordinare il transito a condizioni più restrittive. Tuttavia, numerosi esperti ritengono che le norme sulla libertà di navigazione e sul transito negli stretti abbiano ormai natura consuetudinaria e siano quindi vincolanti anche per gli Stati non parti, limitando la possibilità di “opt-out” unilaterali.
La posizione della comunità internazionale ed esperti
Analisi di accademici, centri studi e organizzazioni internazionali convergono nel ritenere giuridicamente molto debole, se non apertamente illegittima, la pretesa iraniana di imporre pedaggi generali nello Stretto di Hormuz. Articoli di stampa che citano esperti di diritto del mare affermano che l’iniziativa “manca di una valida base legale” e si scontra con il principio, codificato e consuetudinario, di libertà di navigazione pacifica. Alcuni studiosi avvertono che accettare un simile precedente aprirebbe la strada a rivendicazioni analoghe in altri stretti strategici, con il rischio di frammentare l’ordine giuridico marittimo e aumentare l’insicurezza globale.
Implicazioni economiche e strategiche
La prospettiva di pedaggi obbligatori a Hormuz ha conseguenze immediate sui costi di trasporto e sui prezzi globali dell’energia, già messi sotto pressione dal conflitto e dalle interruzioni del traffico. Paesi asiatici fortemente dipendenti dal petrolio del Golfo e mercati europei e statunitensi hanno già sperimentato rincari di carburanti e fertilizzanti legati alle tensioni nello stretto. A livello strategico, la mossa iraniana viene interpretata come tentativo di monetizzare la propria posizione geograficamente dominante e di consolidare un potere di veto di fatto su una arteria vitale per il commercio mondiale.
Valutazione complessiva sulla liceità del pedaggio
Alla luce del quadro normativo offerto da UNCLOS e della prassi consolidata negli stretti internazionali, la richiesta iraniana di pedaggi generalizzati per il transito attraverso Hormuz appare in contrasto con il diritto internazionale del mare vigente. Anche tenendo conto della mancata adesione formale di Teheran alla Convenzione, i principi di libertà di navigazione e di transit passage nello Stretto di Hormuz sono considerati da molti studiosi parte del diritto consuetudinario, opponibili anche agli Stati non parti. In assenza di un accordo multilaterale che ridefinisca collettivamente il regime di passaggio, la comunità internazionale considera dunque illegittimo subordinare il transito al pagamento di un pedaggio “di accesso”, al di là di limitati corrispettivi per servizi specifici resi alle navi.
Eduardo Saturno
Fonti
1. Iran’s Strait of Hormuz Closure Under International Law
2. Iran’s proposal to collect tolls in the Strait of Hormuz violates trade ….
3. Can Iran charge fees for ships to transit the Strait of Hormuz?
4. The Strait of Hormuz as a Key Theater of War—The Legal Dimension
5. The International Law of the Sea, the Straits of Hormuz and regional …
6. Legal Vortex in the Strait of Hormuz | UNCLOSdebate.org
7. Legal ambiguity in the Strait of Hormuz due to U.S. and Iranian non …
8. Iran-US ceasefire: Can Tehran charge toll fee in Strait of Hormuz …
9. Iran Is Drafting Law to Introduce Tolls for Hormuz Transit
10. Iran’s proposal to collect tolls in the Strait of Hormuz violates trade norms –
11. Iran’s ‘Tehran toll booth’: Legally risky route for shippers through …
12. Iran drafts law to impose tolls for transiting Strait of Hormuz
13. Can Iran tax ships passing through Hormuz? Experts weigh in
14. Iran’s proposal to collect tolls in the Strait of Hormuz violates trade …



