Il «decreto Madia-Poletti» che disciplina le visite fiscali per malattia impone una «disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato» a svantaggio dei dipendenti pubblici che viola «l’articolo 3 della Costituzione e non rispetta il principio di uguaglianza».
Lo ha stabilito il Tar del Lazio (collegio Tricarico-Gallo-Battiloro) nella sentenza che ha accolto il ricorso della Uil Pubblica amministrazione Polizia penitenziaria contro la presidenza del Consiglio e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per chiedere l’annullamento del decreto ministeriale 2016 del 17 ottobre 2017 che regola «lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia» e «l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità».
Il problema delle fasce orarie
Secondo i giudici amministrativi la fascia per i controlli prevista nel settore pubblico (9-13 e 15-18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi) contro quella del settore privato (10-12 e 17-19) non ha assicurato «l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato», con una modalità «decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici» che subiscono una fascia di controllo «quasi doppia» e del «tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito».
Il segretario Uilpa: «La sentenza non può essere ignorata»
«A volte bisogna attendere diversi anni, (il contenzioso è iniziato nel 2018 ndr.) come in questo caso, ma nonostante tutto si trova un giudice a Berlino. Noi lo abbiamo trovato presso il Tar del Lazio, che ha accolto integralmente le nostre tesi, magistralmente esposte dall’avvocato Lorenzo di Gaetano, e ha annullato il decreto ministeriale Madia-Poletti, ministri dell’allora governo Gentiloni – commenta soddisfatto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia Penitenziaria – Non solo, ma il Tar ha anche precisato che stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto statuito con la decisione in parola».