Marina di Nettuno, privato vince la sua battaglia al Tar contro il Comune

Il porto di Nettuno

Annullato dal Tribunale amministrativo del Lazio, “il provvedimento prot. n. 2763 del 23.01.2014 di annullamento in autotutela della autorizzazione rilasciata dal Comune di Nettuno n. 7148 del 20.05.1989 relativa alla realizzazione di strutture metalliche per l’ombreggiamento antistante il locale sito all’interno del centro commerciale del porto turistico”. La storia ha inizio a maggio del 2013, quando la Polizia Locale nettunese aveva effettuato un sopralluogo all’interno dell’area commerciale del porto “Marina di Nettuno”, notando ai numeri 14/C-16/C, una struttura tubolare di acciaio formata da tre elementi adiacenti disposti ad elle, privi di copertura ed aperti lateralmente, per una superficie complessiva di quarantotto metri quadri con altezza di tre metri e 15 centimetri. Un sopralluogo che portò all’epoca alla richiesta, del dirigente dell’area urbanistica ed assetto del territorio del Comune di Nettuno, di rimozione delle opere. Con immediato ricorso da parte della proprietaria del locale. “Sia nella proposizione del ricorso sia nell’ulteriore corso del procedimento amministrativo – si legge nella sentenza del Tar – la ricorrente, assegnataria del locale commerciale, aveva evidenziato che nel 1989 era stata rilasciata una autorizzazione alla installazione di strutture metalliche nelle piazzole antistanti i locali a lei assegnati. Con provvedimento n. 2763 del 23 gennaio 2014 è stato disposto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione del 1989, trattandosi di opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico (nei trecento metri dal mare), di proprietà demaniale, non essendo mai stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica né l’autorizzazione del demanio marittimo”. Un annullamento in autotutela bocciato ora dal Tar. Il motivo? “La difesa ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto, trattandosi di un annullamento d’ufficio, intervenuto dopo 24 anni dall’adozione del provvedimento autorizzatorio, avrebbe dovuto ampiamente motivare sull’ interesse pubblico concreto ad attuale all’esercizio dell’autotutela, e lamenta, altresì, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe anche consentito la presentazione della domanda per la autorizzazione paesaggistica. Tali censure – conclude il Tar – sono fondate”.