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Nettuno. La senatrice De Petris a Salvini: “Appalto Gonfaloni, urgenti controlli su organi Comune”

[sg_popup id=”106217″ event=”inherit”][/sg_popup]Sulla vicenda Gonfaloni torna alla carica la Senatrice Loredana De Petris (Leu- Sinistra Italiana) che chiede al Ministro dell’Interno “se non ritenga necessario ed urgente esercitare i controlli di competenza sugli organi del Comune di Nettuno….”, segnalando un danno erariale di oltre 34 mila euro. Questione sollevata in più riprese dall’Associazione “Verdi Ambiente Società”.

Il Testo integrale dell’interrogazione che ripercorre tutte le fasi della vicenza

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta
presentata da
Sen. LOREDANA DE PETRIS
giovedì 17 gennaio 2019, seduta n.080
DE PETRIS – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

in data 10 luglio 2018 sono stati consegnati all’interrogante alcuni atti amministrativi, di cui aveva fatto richiesta di accesso in merito al “bando dei gonfaloni” promosso dalla Giunta comunale di Nettuno (Roma) con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017, di cui erano già stati evidenziati i vizi di legittimità. Tali documenti hanno consentito di integrare l’intero procedimento;

il 2 febbraio 2017 la “Next” S.r.l.s. ha infatti presentato al Comune di Nettuno la proposta di un progetto di utilizzo dei lampioni della luce «sui quali verranno create delle staffe dove si agganceranno dei banner 200×100 bifacciali». Con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017 la Giunta comunale ha avviato un «avviso pubblico per la selezione soggetto installatore impianti pubblicitari con partecipazione del comune agli introiti», che prevedeva «l’installazione di impianti pubblicitari, della dimensione di ml 2 x 1, bifacciali»: precisava inoltre che «la selezione avverrà in relazione all’offerta più vantaggiosa presentata per il numero di impianti indicati […] con una base minima di partecipazione del 10%»;

in un documento congiunto rivolto al sindaco di Nettuno del 6 maggio 2018, gli assessori della Giunta (che in seguito lo hanno sfiduciato) dichiaravano di non essere stati mai informati dell’idea: «di trasformare il Piazzale di San Rocco (ma in verità tutto il centro dal confine di Anzio) in un trionfo di pubblicità sui pali dell’illuminazione»;

prima dell’aggiudicazione della gara, il corpo di Polizia locale ha trasmesso parere negativo sul bando per violazione del Codice della strada al dirigente dell’Area economica finanziaria, che aveva invece espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della deliberazione ed è poi divenuto presidente della Commissione aggiudicatrice, composta dal responsabile tributario della Polizia municipale e dal funzionario area tecnica assetto del territorio. Benché consapevole di tale parere negativo, il 26 giugno 2017 la Commissione ha aggiudicato il bando alla “Next” S.r.l.s.;

tale società andava esclusa per aver presentato un’offerta di partecipazione del Comune agli introiti pari al solo 6 per cento, in violazione della deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 2017. Il 19 ottobre 2017 l’associazione VAS ha consegnato al Comune di Nettuno un dettagliato esposto in merito a tale irregolarità, confermate poi dal dirigente dell’Area servizi pubblici e manutenzione;

quest’ultimo il 5 dicembre 2017, ha comunicato alla Next il diniego all’installazione degli impianti pubblicitari su 600 pali della pubblica illuminazione. Un atto successivamente impugnato dalla società davanti al TAR che, con sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018, lo ha annullato per la mancata, tempestiva, comunicazione dei motivi che ostavano all’accoglimento della domanda di installazione degli impianti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, e per non aver agito previamente in autotutela sulla gara espletata;

nella sentenza del TAR viene affermato che il «progetto corrispondeva pienamente alle prescrizioni del bando»: la difesa legale del Comune di Nettuno, dunque, non sembra aver mai preso in considerazione la «base minima di partecipazione del 10 per cento» prescritta dalla deliberazione n. 40 del 2017, non rispettata dall’offerta della “Next”;

tale sentenza ha impegnato l’Amministrazione comunale a riesaminare l’istanza della società, dichiaratasi disponibile “ad adeguare il concreto svolgimento dell’attività di promozione a tutte le norme eventualmente dettate in materia”;

con nota del 28 maggio 2018 l’associazione VAS ha trasmesso al commissario straordinario del Comune di Nettuno un contributo sulle possibili modalità con cui ottemperare alla sentenza del TAR, comunicando alla S.r.l.s. “Next” le motivazioni ostative all’accoglimento della istanza di rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti e annullando il verbale di aggiudicazione del “bando dei gonfaloni” e della deliberazione di Giunta n. 40 del 2017;

il 31 maggio 2018 il dirigente dell’Area economico finanziaria ha inviato al commissario straordinario del Comune di Nettuno una nota con cui «ha espresso l’opportunità e la necessità di proporre appello avverso la Sentenza n. 4796/18 del TAR Lazio». Con deliberazione n. 8 del 4 giugno 2018 il commissario ha dato incarico di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato al medesimo avvocato del procedimento precedente al TAR;

in allegato ad un messaggio di posta elettronica della Polizia tributaria del Comune di Nettuno il 21 giugno 2018, il Maresciallo maggiore del corpo di Polizia locale ha trasmesso al proprio Comandante una “Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”. Tale modifica sembra avere lo scopo di legittimare il “bando dei gonfaloni”, modificando i confini del centro storico di Nettuno e riducendoli ad una sola arteria: in questo modo si consente l’installazione degli impianti in un’area che rimane, a tutti gli effetti, il vero centro storico vincolato di Nettuno;

con ordinanza n. 4196 del 6 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare del Comune di Nettuno, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro: il conseguente danno erariale provocato dal Comune di Nettuno è arrivato ad ammontare così complessivamente a 23.080,42 euro;

il 16 ottobre 2018 l’associazione culturale “Nettuno Libera” ha trasmesso al commissario straordinario una lettera con cui «chiede in particolare quale sia stato l’interesse del Comune di Nettuno a proporre ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio e […] chi pagherà il procurato danno erariale e come la S.V. intenda ottemperare alla suddetta sentenza, provvedendo eventualmente a tutela dell’interesse dell’Ente in sede sia disciplinare, che civile e penale nel caso che accertasse abusi o gravi omissioni da parte dei funzionari tanto dell’amministrazione comunale quanto del Corpo di Polizia Locale»;

con nota del 19 novembre 2018 l’associazione VAS ha fatto presente al commissario straordinario che, per ottemperare alla sentenza del TAR, si sarebbe dovuto concedere l’installazione di “stendardi” per 90 giorni al massimo, comunque non nel centro storico, tramite regolare bando di gara, senza nessuna possibilità di modificare il vigente regolamento comunale di pubblicità secondo la proposta elaborata dal corpo di Polizia locale. L’alternativa era l’annullamento dell’intero bando dei gonfaloni secondo quanto proposto da VAS;

nel frattempo il 13 settembre 2018 la “Next” S.r.l.s. ha notificato il ricorso al TAR contro il Comune per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 4796/2018: il commissario con deliberazione n. 86 del 9 novembre 2018, si è costituito avverso il ricorso per ottemperanza, conferendo per la terza volta l’incarico allo stesso avvocato;

con sentenza n. 198 del 7 gennaio 2019 il TAR ha accolto il ricorso ed ha ordinato «al Comune di Nettuno di dare piena ed integrale esecuzione, nel termine di 30 giorni, alla sentenza […]. 4796/2018, provvedendo al riesame dell’istanza di autorizzazione proposta dalla ricorrente», e condannando «il Comune di Nettuno, in caso di ulteriore inerzia, a decorrere dal trentunesimo giorno e per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni, al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora giornaliera pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo». In caso di persistente inerzia dell’amministrazione comunale, protrattasi per oltre 90 giorni, all’esecuzione deve provvedere il direttore della Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali. Il Comune viene inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio per 1.500 di euro: il danno erariale provocato anche dal commissario straordinario è così salito a 34,620,63 di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente esercitare i controlli di competenza sugli organi del Comune di Nettuno, con particolare riferimento al comportamento che è stato fin qui tenuto non solo dal dirigente dell’Area economico finanziaria e dal comandante e dai dirigenti del corpo di Polizia locale, ma soprattutto dal commissario straordinario del Comune di Nettuno, al fine di valutare l’eventuale sussistenza di comportamenti omissivi di rilievo associativo, che possano aver inciso negativamente sulla correttezza e sulla trasparenza delle attività amministrative.

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Claudio Pelagallo
Claudio Pelagallohttp://www.inliberauscita.it
Giornalista pubblicista, iscritto all'albo Nazionale dal 1991. Ordine Regionale del Lazio. Ha collaborato come corrispondente con diverse testate: Il Messaggero, Il Tempo, Il Corriere dello Sport, La Gazzetta di Parma. Direttore responsabile Inliberauscita

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