Oggetto: Manufatti contenenti amianto. Attuazione interventi a tutela della salute pubblica
IL SINDACO[sg_popup id=”106217″ event=”inherit”][/sg_popup]
PREMESSO
CHE presso gli Uffici Comunali del Settore Ambiente pervengono frequentemente esposti e segnalazioni inerenti la presenza in parti di edifici (coperture, tettoie, rivestimenti) di materiale contenente amianto, o altrimenti rinvenuto come rifiuto abbandonato sul territorio comunale (generalmente lastre, canne fumarie e/o similari);
CHE in relazione a tali esposti e segnalazioni, nonché ad accertamenti esperiti da Organi di Vigilanza, quali Polizia Locale, S.I.S.P. della ASL competente per territorio, Sezione Ambientale della Guardia di Finanza ecc., nell’esercizio delle loro funzioni di competenza in materia gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati di cui alla parte quarta del D.L.vo 152/2006, la IV U.O. Ambiente e Sanità emette singoli provvedimenti nei confronti di proprietari e/o obbligati in solido dei manufatti, diffidandoli ad adempiere secondo legge, previa analisi del materiale e sul degrado superficiale, monitoraggio delle fibre aero-disperse, alla bonifica dei componenti amianto oppure alla rimozione con contestuale presentazione del Piano di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
RILEVATO che nell’ambito di tale tematica, si verificano reiterati e indiscriminati abbandoni abusivi da parte di ignoti, sia in lotti privati incustoditi che sul territorio comunale, di rifiuti contenenti amianto che recano pregiudizio al decoro urbano e alla salute pubblica;
DATO ATTO CHE in conformità al comma 1 dell’art. 12 Legge 257/1992, la ASL, l’Ufficio Ambiente e la Polizia Locale, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali provvedono ad esercitare sul territorio comunale il controllo delle azioni ambientali che possono dar luogo a maggiori criticità di esposizione della popolazione a fibre contenenti amianto;
TENUTO CONTO che questa Amministrazione dovrebbe sostenere considerevoli costi per la messa insicurezza, bonifica e rimozione dei materiali contenenti amianto per gli interventi da predisporre d’ufficio dal Comune a seguito di accertata inosservanza delle Ordinanze dirette ai proprietari e/o ai soggetti obbligati;
CONSIDERATO altresì che occorre monitorare costantemente ogni fonte di inquinamento, e che i materiali comprendenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, oppure compatto con degrado superficiale accertato, vanno bonificati nelle forme previste dalla legge, previa disposizione di specifico Piano di Lavoro per il confinamento/inglobamento, o per la rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell’intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;
VISTO che il comma 5 del citato art.12 della Legge 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presenti negli edifici;
VISTO il D.P.R. 08.08.1994 (pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.1994) “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;
VISTA la Legge n.257 del 27.03.1992, “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
VISTO il D.M. 06.09.1994 recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”,
VISTO il Decreto Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio n. 248/2004 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;
VISTO il D. L.vo 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
VISTO Decreto Ministero della Salute del 14 dicembre 2004, “Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto”;
A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
ORDINA
A tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto;
A tutti i proprietari di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, anche sotto forma di rifiuto abbandonato sul terreno;
Nonché ai titolari o legali rappresentanti di attività produttive
Entro il termine perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale, e in caso di successivi accertamenti singoli entro giorni 90 (novanta) dalla notifica della diffida della ASL Roma 6 o U.O. Ambiente del Comune di Anzio, o del Verbale di Violazione Amministrativa emesso dalla Polizia Locale:
PROVVEDERE, in via cautelativa, al fine di eliminare potenziali condizioni di rischio per la salute pubblica, all’attivazione delle azioni e/o interventi nel rispetto dei principi di cui al D.M. 06.06.1994 e di seguito elencati:
1. Far redigere da professionista o ditta specializzata una dettagliata relazione tecnica di
valutazione del rischio e dello stato di conservazione dei parti in amianto, corredata di
certificato e di analisi del materiale costitutivo e monitoraggio ambientale delle fibre
aero-disperse;
2. Nomina di una figura designata ai sensi del paragrafo 4 del D.M. Sanità del 06.09.1994, con funzioni di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione del manufatto in cui dovesse risultare la presenza di amianto, nonché gli interventi da effettuare e i tempi di attuazione;
In particolare la valutazione del rischio di cui sopra dovrà fornire dettagliate indicazioni
circa gli interventi che si intendono eseguire e i relativi tempi di attuazione, specificando
una delle seguenti alternative:
a. Non è necessario un intervento immediato (in tal caso la proprietà dovrà comunque impegnarsi a far predisporre dalla figura designata un piano di monitoraggio dello stato di degrado superficiale e delle fibre aero-disperse);
b. E’ necessario un intervento di bonifica immediato, per cui la proprietà, o i soggetti obbligati, dovranno incaricare immediatamente una ditta specializzata per eseguire le operazioni di incapsulamento/confinamento/inglobamento, previa presentazione alla competente ASL del Piano di Lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss..mm.ii., e
c. E’ necessario la definitiva rimozione e smaltimento a norma di legge del materiale contenente amianto, previa presentazione alla competente ASL del Piano di Lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss..mm.ii.;
Nei casi di cui ai punti b. e c. la proprietà e gli obbligati in solido dovranno darne immediata comunicazione all’Ufficio Ambiente del Comune di Anzio, allegando copia della trasmissione del Piano di Lavoro alla competente ASL.
Ad approvazione del Piano di lavoro avvenuta da parte della ASL , la proprietà dovrà inoltre comunicare sempre all’Ufficio Ambiente del Comune di Anzio la data di effettiva esecuzione degli interventi alla conclusione dei quali dovrà fornire copia dei Formulari d’Identificazione Rifiuto (F.I.R.) comprovanti il conferimento presso siti autorizzati al ritiro e allo stoccaggio dell’amianto.
AVVERTE
Che hanno l’obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche i destinatari di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto. Coloro che a seguito di precedente provvedimento non hanno attivato le procedure di valutazione del rischio e/o gli interventi di cui al presente disposto potranno trasmettere entro giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza copia della documentazione all’Ufficio Ambiente del Comune di Anzio.
Chiunque, in caso di presenza di manufatti e/o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune di Anzio, può inoltrare segnalazione scritta alla Polizia Locale o all’Ufficio Ambiente del Comune di Anzio, o alla competente ASL.
AI sensi della Legge 257/1992,art. 15 comma 4, per l’inosservanza agli obblighi di informazione di cui alla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione Ammnistrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57.
inoltre l’inosservanza alle disposizioni della presente sarà perseguita per legge ai sensi degli artt. 347 e 650 del c.p.p., tramite la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, per quanto di rispettiva competenza.
DISPONE
La presente Ordinanza venga resa nota, a quanti essa è diretta nelle seguenti modalità:
a. Affissione all’Albo Pretorio Comunale
b. Pubblicazione su Sito web Istituzionale del Comune di Anzio
c. Massima diffusione a mezzo stampa e media locali
d. Affissione di congruo numero di manifesti in tutto il territorio comunale
Inoltre copia della presente Ordinanza venga trasmessa ai seguenti servizi competenti per territorio i quali, ciascuno per propria competenza, sono tenuti a rispettare il presente atto:
– ASL RM 6 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
– Polizia di Stato
– Comando Carabinieri Lazio
– Guardia di Finanza
La Polizia Locale e la ASL, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati dell’osservanza della corretta esecuzione della presente Ordinanza
INFORMA
Che avverso il presente atto può essere presentato Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 104/2010),, ovvero in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data come previsto dal D.P.R. 1199 del 24.11.1971.
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Santaniello – Dirigente I Area Tecnica (Giusta nomina del Sindaco con Decreto n. 77 del 15/06/2018 ad interim all’Area Tecnica comprendente anche la 4° U.O. Ambiente e Sanità;
– Contatto telefonico: (tel. 06/98499469)
– Amministrazione competente: Comune di Anzio
– Ufficio Depositario degli Atti: U.O. Ambiente e Sanità
Il Dirigente Area Tecnica
Il SINDACO
Notificare a:
ASL RM 6 – Servizio Igiene Pubblica – Viale Severiano 5 – 00042 ANZIO
S.C. Attività Produttive – Sede
U.O. Lavori Pubblici e Manutenzione- Sede
U.O. Territorio ed Espropri – Sede
S.C. Attività Produttive e Mobilità – Sede
U.O. Ambiente e Sanità – Sede
Comando Polizia Locale di Anzio – Sede