Il bonus di 80 euro in busta paga è un vero rompicapo. Chi ne ha diritto?
di Claudio Pelagallo
Chi ne ha diritto. tutti i lavoratori subordinati, pubblici e privati, i lavoratori a collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) e a progetto (Co.- Co.Pro.), borsisti, tirocinanti e stagisti, lavoratori in mobilità, in cassa integrazione e in disoccupazione.
Sono esclusi. I contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi da pensione (quindi i pensionati), da: partite IVA oppure compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale i dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni e le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.
Il riconoscimento del Bonus avviene nel rispetto di tre condizioni:
- tipologia reddituale
- esistenza di un debito di imposta
- reddito complessivo
Tipologia reddituale. I potenziali beneficiari del Bonus sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da:
- redditi da lavoro dipendente
- compensi percepiti da lavoratori soci delle cooperative
- somme percepite a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o tirocinio
- redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto
- remunerazione dei Sacerdoti
- compensi per lavori socialmente utili
- le prestazioni pensionistiche complementari (erogate dai Fondi Pensione)
- altri redditi assoggettabili ad IRPEF
Il reddito complessivo. E’ assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché degli importi legati all’incremento di produttività, soggetti a ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 10%.
Alla formazione del reddito complessivo, utile a determinare il diritto al Bonus, concorrono anche i redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca nonché redditi assimilabili a lavoro dipendente come gli interessi su crediti di lavoro e di rivalutazione monetaria riferiti al 2014, concessi dal giudice nelle sentenze di condanna del datore di lavoro.
Debito di imposta a favore dell’Erario (trattenuta IRPEF): l’IRPEF a debito del lavoratore deve comunque essere positiva dopo aver applicato la sola detrazione fiscale prevista per il reddito di lavoro dipendente (produzione reddito).
Ne consegue che tutti coloro che possiedono redditi sino a 8.000 euro (per essere precisi fino a 8.145,32 euro) non riceveranno alcunché, essendo considerati incapienti.
Ciò in quanto l’imposta prodotta dal reddito è tutta assorbita dalla detrazione per lavoro dipendente spettante.
Esempio di “incapiente”:
reddito da lavoro svolto tutto l’anno, 7.500 euro; imposta lorda 1.725 euro (aliquota del 23%); detrazione per lavoro dipendente spettante 1.880 euro; imposta dovuta: 0.
Il credito spetta comunque a coloro che, dopo aver scontato la detrazione da lavoro dipendente, hanno comunque un’IRPEF da pagare anche se poi dovesse essere azzerata da altre detrazioni (famigliari a carico, figli e/ coniuge, spese sanitarie, ecc.), a condizione tuttavia che non abbiano un reddito pari o superiore a 26.000 euro.
se il reddito è superiore ai 24.000 euro ma inferiore ai 26.000 spetta un bonus ridotto che si ottiene applicando la seguente formula:
640 X (26.000 – reddito) : 2.000 dove 640 è il Bonus pieno; 26.000 è il limite massimo di
reddito; il reddito da sottrarre è quello posseduto dal lavoratore; il divisore 2.000 è la differenza tra i due limiti massimi di 24.000 e 26.000 euro.
Esempio di calcolo di Bonus ridotto (reddito pari a 25.100 euro)
Il bonus che riceverà il lavoratore sarà pari a:
640 x(26.000 -25.100 = 640 x (900/2000) = 640 x 0.45 = 288 euro, pari a 36 euro al mese da maggio a dicembre
Erogazione del Bonus. Per ottenere il Bonus non occorre inoltrare una domanda, sarà erogato “in via automatica” a partire dalla busta paga di maggio, dal sostituto d’imposta (datore di lavoro), sulla base dei dati reddituali in suo possesso.
Il diritto al Bonus è da considerarsi “automatico” perché le somme percepite sono sostitutive dei redditi da lavoro dipendente. Ai fini dell’erogazione automatica del Bonus l’ente erogatore (INPS) è considerato sostituto d’imposta.
Quindi, l’INPS sulla base dei dati reddituali in suo possesso erogherà il Bonus calcolato in riferimento alle prestazioni del 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.
Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro tutte le circostanze che possono influenzare il diritto al Bonus (esempio redditi derivanti da altri rapporti di lavoro e altri eventuali redditi), per permettere all’azienda o di non erogare affatto il Bonus o di recuperare le somme corrisposte e non dovute.
A quanto ammonta il Bonus. Il Bonus, che non concorre alla formazione di reddito (quindi è al netto), è determinato dalla quantità di reddito annuo lordo che il datore di lavoro presume percepirà nel 2014 il suo dipendente (in caso di più redditi, il lavoratore deve comunicarne i dettagli al datore di lavoro): spetta per intero se il reddito non supera i 24.000 euro, spetta in misura ridotta se invece il reddito supera i 24.000 ma non i 26.000. Non spetta nulla se si ha un reddito pari o superiore a 26.000 euro.
Il riferimento reddituale è su base annua, ma l’erogazione del bonus avverrà mensilmente da maggio a dicembre:
- se il reddito non supera i 24.000 euro spettano 640 euro da maggio a dicembre 2014, dunque, 80 euro al mese
Così come, possedendo altri redditi, l’interessato, per evitare di pagare un conguaglio negativo in fase di dichiarazione dei redditi, può comunicare all’azienda di non applicare alcuna detrazione, allo stesso modo, avendo ad esempio due o più rapporti di lavoro (part-time; co.co.- co…), l’interessato potrebbe comunicare la situazione reddituale complessiva ad una o a più aziende affinché il Bonus non venga erogato (si veda comunque il capitolo sui casi particolari).
Il bonus dovrà essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Nel caso di lavoratori assunti e cessati in corso d’anno il Bonus verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell’anno come prevede il punto 3 della circolare A.E. n.8/
E (concetto non chiarissimo, si rinvia al paragrafo dei casi particolari). La quantità di Bonus erogata verrà indicata sul CUD 2015 relativo ai redditi 2014.
Casi particolari. Colf e badanti non riceveranno il Bonus in busta paga, perché i datori di lavoro domestici non sono sostituti di imposta e non possono anticipare il credito. Infatti, Colf e Badanti non ricevono il CUD. Pertanto i collaboratori familiari che ne hanno diritto potranno ottenerlo nel 2015 in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) che i collaboratori sono comunque obbligati ad effettuare proprio perché non sono soggetti ad alcuna ritenuta in busta paga.
Lavoratori senza sostituto d’imposta perché ad esempio il rapporto di lavoro è cessato prima del maggio 2014, se ne hanno diritto, potranno recuperare quanto spettante con la dichiarazione dei redditi relativa al 2014 che si effettuerà nel 2015.
(Si ricorda che i sostituti d’imposta, tenuti quindi ad applicare la norma in questione, sono oltre che i datori di lavoro –pubblici e privati- anche, tra gli altri, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori).
Lavoratori con un solo rapporto di lavoro part-time con lavoro svolto tutti i mesi dell’anno, se ne ha
diritto, riceverà bonus, come un lavoratore full-time.
Lavoratori con più rapporti di lavoro, oppure collaboratori coordinati continuativi (Co.Co.Co) anche a progetto, con più committenti, oppure lavoratori a chiamata.
In questi casi più datori di lavoro potrebbero riconoscere il Bonus in contemporanea, visto l’obbligo di legge ribadito anche dalla circolare dell’Agenzie delle Entrate.
In questa evenienza il lavoratore sarà tenuto alla restituzione del Bonus eccedente sulla busta paga dei mesi successivi o in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fi ne rapporto di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi.
Per evitare ciò i lavoratori interessati potrebbero comunicare preventivamente a un determinato datore di lavoro, di non erogare il Bonus, in modo che solo un datore di lavoro emetta il credito d’imposta.
Lavoratori che hanno lavorato una parte dell’anno. Il Bonus, per previsione legislativa, è rapportato al periodo lavorato durante il 2014. Il Bonus verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell’anno.
Se il periodo di lavoro nell’anno è inferiore a 365 giorni, l’importo del Bonus spettante deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro nell’anno.
Il Bonus passa agli eredi. Il Bonus spetta anche ai lavoratori deceduti nel 2014 in relazione al loro periodo di lavoro, sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.
E dal 2015… Il Decreto Legge, per gli anni successivi, prevede un intervento normativo e strutturale, con la Legge di Stabilità per il 2015, per una complessiva revisione del prelievo fiscale al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro.
L’impegno del Governo è dunque di rendere strutturale il credito d’imposta (Bonus) per gli anni futuri.
ALCUNI ESEMPI DI EROGAZIONE DEL BONUS
Il Bonus viene percepito dalle competenze stipendiali di maggio ma è riferito all’intero 2014 e si comporta come la detrazione da lavoro dipendente quindi riferita ai giorni lavorati durante l’anno.
È quindi un Bonus annuo, pagato mensilmente (da maggio) e proporzionato ai giorni lavorati nel corso dell’intero anno 2014.
Alcuni esempi forse possono chiarire meglio.
ESEMPIO N. 1 AVORATORE CHE HA LAVORATO FINO AD APRILE 2014
Reddito complessivo anno 2014: 15.000 euro Cessazione lavoro: 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro) Il Bonus sarà pari a: (640 : 365) x 120 = 210,41 euro annui
Se il lavoratore non avrà altri datori di lavoro (sostituiti d’imposta) nel corso del 2014 percepirà il Bonus in sede di dichiarazione del 2015 relativa ai redditi 2014
ESEMPIO N. 2 LAVORATORE CON PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA E SENZA ASSEGNI
Reddito complessivo anno 2014: 22.000 euro Periodi di aspettativa: 1 aprile – 31 maggio pari a 61 giorni.
Quindi giorni lavorati 365 – 61 = 304 giorni Il Bonus sarà pari a: (640 : 365) x 304 = 533,04 euro annui
In questo caso il lavoratore percepirà mensilmente 533,04 : 7= 76,15 euro (dalla retribuzione di giugno fi no a quella di dicembre)
ESEMPIO N. 3 LAVORATORE CON PIÙ PERIODI DI LAVORO NEL CORSO DELL’ANNO
Reddito complessivo anno 2014: 25.000 euro Periodo di lavoro: 1 gennaio – 31marzo, 1 luglio – 31 dicembre.
Giorni lavorati nel 2014: 274 giorni Valore del Bonus annuo: 640 x (26.000 – 25.000) : 2.000 = 320 euro Bonus annuo in ragione dei giorni lavorati: (320 : 365) x 274 = 240,22 euro
In questo caso il lavoratore percepirà mensilmente 240,22 : 6 = 40,04 euro (dalla retribuzione di luglio fino a quella di dicembre)
ESEMPIO N. 4 LAVORATORE A TEMPO PARZIALE VERTICALE (SU BASE ANNUA)
Lavoratore a tempo parziale al 75% con articolazione lavorativa annua (periodo di non prestazione lavorativa mesi di giugno, luglio e agosto)
Reddito complessivo anno 2014: 22.000 euro Il Bonus spetta per intero in quanto per i part-time la
detrazione da lavoro dipendente non subisce nessuna decurtazione. Bonus annuo: 640 euro
Se il lavoratore riceve la busta paga anche nei mesi di assenza lavorativa il Bonus sarà erogato normalmente per il valore di 80 euro (da maggio a dicembre). Nel caso il lavoratore ricevesse la busta paga solo nei mesi di effettiva prestazione lavorativa il Bouns sarebbe riparametrato: 640 : 5 = 128 euro (nelle buste paga tra maggio e dicembre)
fonte FP CGIL