Età pensionabile, cosa cambia con la riforma Monti

di Paolo Masci

leggi l’aggiornamento: Da pensione di anzianità a pensione anticipata, secondo il decreto “Salva Italia”

 

Cominciamo subito col rassicurare tutti quei lavoratori che temono di vedere sfumare il traguardo della pensione proprio quando sono giunti ad un passo da esso: va subito detto che tutti coloro che maturino entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il diritto al pensionamento previsto dalla normativa vigente, hanno diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa, cioè secondo la normativa ancora in vigore e non devono quindi sottostare alla riforma del governo Monti. Tutti questi lavoratori possono chiedere la certificazione del loro diritto acquisito all’ente previdenziale cui appartengono, tramite la presentazione di un modulo di domanda apposita disponibile anche sui siti web dei vari istituti. Per fare maggiore chiarezza andiamo nello specifico, cominciando con le pensioni di vecchiaia: tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che entro il 31.12.2011 avranno maturato almeno 20 anni di contributi e 65 anni di età se uomini, 60 anni se donne del settore privato, 61 anni se donne del settore pubblico, andranno in pensione con il regime attuale, cioè senza che venga loro applicata la riforma Monti-Fornero, anche se le finestre di pensione si apriranno nel 2012-2013. Riguardo alle pensioni di anzianità, tutti i lavoratori dipendenti che entro il 31 dicembre 2011 avranno maturato quota 96 (35 anni di contributi e 61 anni di età, oppure 36 anni di contributi e 60 di età, o ancora, ad esempio, 35 anni e mezzo di contributi e 60 anni e mezzo di età – la somma dà esattamente 96, ma sono ammessi tutti i possibili frazionamenti per arrivare comunque a quota 96), tutti costoro hanno diritto ad andare in pensione con la normativa attuale, quella in vigore fino al 31 dicembre 2011, senza dover rispettare il dettato della nuova manovra, anche se le finestre di accesso al pensionamento si apriranno nel 2012 o nel 2013. Allo stesso modo i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, lavoratori indipendenti e parasubordinati), che entro il 31 dicembre prossimo maturino il requisito di quota 97 raggiunto con 35 anni di contributi e 62 di età, oppure 36 di contributi e 61 di età, o attraverso i vari frazionamenti, hanno diritto al pensionamento con le regole attuali, anche se la finestra di pensione si aprirà nel 2012 o nel 2013. Similmente sono esonerati dall’applicazione della riforma i lavoratori (in numero massimo di 50.000) collocati in mobilità ordinaria e in mobilità lunga in seguito a un licenziamento collettivo e sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 31 ottobre 2011. Tuttavia l’esonero sarà efficace solo se la procedura di mobilità sarà formalmente conclusa a quella data, quindi non basterà il semplice invio della lettera di apertura; inoltre i lavoratori dovranno maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità stessa.Lo stesso discorso è valido per i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore e i lavoratori che, prima del 31 ottobre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

Sul fronte del settore pubblico non trova applicazione la riforma per quei lavoratori che abbiano chiesto di essere esonerati dal servizio durante i cinque anni antecedenti la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva fissata a 40 anni dalla normativa previgente. La riforma Monti, firmata dal Presidente Napolitano, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012. Tra le novità più importanti abbiamo l’abolizione delle finestre di decorrenza per tutti quei lavoratori che matureranno i diritti per la pensione a partire da tale data, e l’eliminazione della finestra mobile introdotta appena un anno fa. Abolito anche il posticipo di un anno del pensionamento dei lavoratori del settore scuola. Come tutti sappiamo il calcolo della pensione sarà contributivo, si baserà sulla contribuzione effettivamente versata e non più sulla retribuzione effettivamente percepita. Resta il calcolo retributivo, ovviamente, per coloro che hanno maturato i diritti entro il 31 dicembre 2011.

L’età pensionabile, quindi la pensione di vecchiaia, è fissata a 66 anni sia per i lavoratori dipendenti e autonomi, sia per le donne del settore pubblico, quest’ultime passando drasticamente dagli attuali 61 anni ai 66. Le donne del settore privato si adegueranno al resto dei lavoratori progressivamente, passando dagli attuali 60 anni ai 62 nel 2012 e salendo a 63 anni e 6 mesi nel 2014, 65 nel 2016 e 66 nel 2018. Le lavoratrici autonome vedranno incrementata l’età pensionabile, dal 2012, di due anni, dovranno avere infatti 63 anni e 6 mesi nel 2012, 64 anni e 6 mesi nel 2014, 65 anni e 6 mesi nel 2016 e 66 anni nel 2018, raggiungendo in questo anno, insieme alle donne dipendenti del settore privato, l’età anagrafica di tutti gli altri lavoratori. Non va dimenticato nel discorso l’aumento dell’età in base alla speranza di vita stabilita dall’Istat, aumento che vedrà un incremento di 3 mesi già nel 2013 e che dal 2019 sarà adeguato a cadenza biennale e non più triennale come precedentemente stabilito. Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità sarà sostituita dalla cosiddetta pensione anticipata, così strutturata: il limite dei 40 anni contributivi utili al pensionamento a prescindere dall’età anagrafica non sarà più in vigore. Chi vorrà andare in pensione prima dell’età pensionabile, fissata ad un minimo di 62 anni (come abbiamo visto parlando delle donne del settore privato che in questo caso fissano il limite minimo dell’età pensionabile), dovrà aver maturato 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva se uomo e 41 anni e 1 mese di contributi se donna, ma si vedrà ridotta di 2 punti percentuale la pensione per ogni anno antecedente il tetto dei 62 anni. Tuttavia, a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita stabilito dall’Istat, dal 2013 serviranno 42 anni e 2 mesi e 41 e 2 mesi (rispettivamente se uomini o donne) per raggiungere l’età pensionabile e aver diritto alla pensione anticipata senza penalizzazioni. Dal 2014 l’incremento sarà di un ulteriore mese, quindi 42 anni e 3 mesi se uomini e 41 anni e 3 mesi se donne. La pensione anticipata, per tutti quei lavoratori che hanno cominciato a versare i contributi a partire dal 1° gennaio 1996, può essere richiesta anche con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, ma con almeno 63 anni di età, purché l’importo della prima rata di pensione non sia inferiore ad un minimo stabilito di anno in anno.