Da pensione di anzianità a pensione anticipata, secondo il decreto “Salva Italia”

Di Paolo Masci

Il decreto “Salva Italia” convertito nella Legge 214/2011, ha apportato profonde modifiche nel sistema pensionistico italiano; la pensione di anzianità, nota anche come la pensione con il “sistema delle quote”, viene  sostituita dalla “pensione anticipata”. L’addio a questo tipo di trattamento non vuol dire però che nessuno andrà più in pensione con i requisiti richiesti dall’anzianità, perché chi ne ha acquisito il diritto entro il 31 dicembre 2011, ha ancora la possibilità di ottenerla, a prescindere dalla finestra di apertura, vale a dire dalla data reale di decorrenza della prestazione.

Ad esempio un lavoratore autonomo che abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva, oppure quota 97, perché avrà maturato 35 anni di contributi e 62 anni di età, o 36 di contributi e 61 di età. Nel mese di  dicembre 2011, questa persona, si vedrà aprire la finestra di accesso a luglio 2013 (18 mesi dalla maturazione del diritto, come prevede la legge 122/2010, quella che ha istituito la finestra mobile). Nel caso di  un lavoratore dipendente che abbia maturato anch’egli 40 anni di contributi o quota 96 (con 36 anni di contributi e 60 di età, oppure 35 e 61) a ottobre 2011, l’accesso alla pensione potrà avvenire a novembre del 2012 (12 mesi dopo la maturazione del diritto).

Da quest’anno, però, chi ha perso questa possibilità non ha più occasione di sfruttare il sistema delle quote e delle finestre, salvo alcune eccezioni, poiché l’unico canale percorribile per ottenere la nuova pensione anticipata è quello della massima anzianità contributiva: 42 anni e 1 mese per gli uomini, 41 anni e 1 mese per le donne, che diverranno nel 2013, per effetto dell’aumento dell’aspettativa di vita, 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 e 5 mesi per le donne.

Questa unica possibilità contributiva che appesantisce il parametro di accesso al pensionamento, richiede però una specifica condizione che, se non rispettata, alleggerisce il calcolo della pensione. La variabile in questione è  l’età anagrafica che deve essere preferibilmente di 62 anni. Chi, infatti, accederà al pensionamento con 61 o 60 anni, vedrà applicarsi una penalizzazione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto a 62. Per chi invece accederà ad età ancora inferiori, la penalizzazione sarà del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni. Per maggiore chiarezza diremo, ad esempio, che andando in pensione con 59 anni, la percentuale tolta sul calcolo della pensione sarà la seguente: 2% per l’anticipo a 59 anni, che comprende l’1% per il 60esimo anno e un ulteriore 1% per il 61esimo anno, per un totale di 2% + 1% + 1%, che fa una penalizzazione massima del 4%. Queste penalizzazioni inoltre incideranno sulla quota relativa agli anni antecedenti il 2012, quelli che prevedono ancora il calcolo retributivo o misto; saranno quindi più alte di quanto non sarebbero state se si fossero applicate sulla quota contributiva prevista dal 2012 in poi.

Bisogna tuttavia tener conto che il requisito anagrafico di 62 anni va ulteriormente aumentato con l’incremento dovuto agli adeguamenti alla speranza di vita, che nel 2013 prevede un ulteriore appesantimento di 3 mesi.

Il raggiungimento della massima anzianità contributiva può essere facilitato dalla cosiddetta totalizzazione, cioè dal cumulo dei vari spezzoni contributivi presenti nella diverse gestioni pensionistiche. La legge Monti ne favorisce l’utilizzo eliminando il vincolo che prevedeva il minimo di 3 anni contributivi in ogni singola gestione, permettendo il cumulo anche se in una gestione sono presenti pochi mesi di contributi.

Oltre alle modalità che abbiamo visto sopra è prevista un’ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata, percorribile unicamente da tutti coloro che hanno cominciato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996: questi lavoratori devono aver maturato almeno 20 anni di contributi e avere un’età non inferiore ai 63 anni, incrementata dal 2013 di 3 mesi e di ulteriori mesi negli anni successivi, in base sempre all’adeguamento dell’aspettativa di vita stabilito dall’Istat. Un ulteriore requisito richiesto è l’importo minimo della pensione che andranno a prendere, che non deve essere inferiore per il 2012 a poco più di € 1168,44 mensili (importo del 2011 rivalutato).

Ancora, non bisogna dimenticare che il calcolo della pensione per tutti, anche per chi abbia maturato il diritto al calcolo completamente retributivo, a partire dal 2012 sarà contributivo; vale a dire che la quota dal 2012 fino all’accesso al pensionamento sarà calcolata col cosiddetto contributivo pro-quota, cioè con il sistema contribuitivo.